GDL 4/35: DISDETTA NON ABUSIVA
Omissis

35. Art. 271 CO

DISDETTA NON ABUSIVA

Non è abusiva la disdetta notificata ad oltre un anno da una trattativa intervenuta tra le parti in vista di aumentare il canone, non essendo stata portata alcuna prova che il locatore abbia messo in atto delle minacce secondo le quali avrebbe disdetto il contratto nel caso in cui la trattativa non fosse andata a buon fine.


Ufficio di Conciliazione in materia di locazione dell’11 dicembre 1997 in re C./C.

Estratto dai considerandi:

1. Omissis

In fatto:

2. Le parti sono legate da un contratto di locazione nel cui articolo 2 si stabilisce che il rapporto aveva inizio il 1° marzo 1979 e poteva essere disdetto con un preavviso di tre mesi per ogni fine trimestre (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.).

La disdetta datata 21 ottobre 1997 con effetto al 31 marzo 1998 rispetta pertanto le clausole contrattuali.

3. Da una lettera raccomandata spedita dagli inquilini al locatore il 31 gennaio 1997, consegnata agli atti e non contestata, emerge che all’inizio dell’anno in corso le parti erano in trattative da diversi mesi in merito ad un aumento del canone di locazione. Gli inquilini si erano dichiarati disposti ad accettare un aumento di Fr. 50.-- mensili mentre il locatore ne chiedeva uno di Fr. 191.80. Il locatore non ha tuttavia mai notificato formalmente all’inquilino, mediante invio dell’apposito modulo ufficiale, la sua volontà di modificare la pigione.

4. L’inquilino pretende che la disdetta in discussione sia stata provocata dal mancato accordo su un canone di locazione maggiorato. Questa circostanza è contestata dal locatore, il quale per la prima volta durante l’udienza di conciliazione afferma di necessitare l’appartamento per i bisogni del proprio fratello. Questo motivazione non é suffragata da altre prove. Essa è contestata dall’inquilino secondo cui il locatore avrebbe altre abitazioni disponibili da offrire al proprio parente.

5. Il signor C. vive della sola rendita AVS: la di lui moglie sta frequentando un programma occupazionale.

Gli inquilini affermano di essere molto legati alla loro attuale abitazione nella quale hanno trascorso una parte importante della loro vita.

In diritto:

6. Secondo l’art. 271a CO una disdetta può essere contestata se è stata data per imporre all’inquilino un aumento del canone di locazione. il conduttore può comunque esigere la protrazione della locazione se la fine della medesima produce per lui o per la sua famiglia effetti gravosi che nemmeno si giustificano tenendo contro degli interessi del locatore (art. 272 cpv. 1 CO).

7. Nella fattispecie questo Ufficio non ritiene dimostrato un nesso causale tra le trattative intercorse fra le parti e la disdetta in discorso tale da giustificare il realizzarsi di un vero e proprio atto di ritorsione. Va infatti considerato che la disdetta in questione interviene ad oltre un anno dalla succitata trattativa. Non vi sono prove che quest’ultima sia stata accompagnata da minacce in base alle quali in caso di disaccordo sull’eventuale nuovo canone di locazione il rapporto contrattuale sarebbe stato sciolto. Va anche rilevato che dalla ricevuta della disdetta al termine del contratto corrono oltre cinque mesi, cioè un lasso di tempo più lungo di quanto previsto nel contratto che non denota quindi nel locatore l’intenzionalità di provocare all’inquilino delle difficoltà.

Il locatore fa valere un bisogno proprio. Secondo quest’Ufficio esso è tuttavia suffragato da prove tali da costituire un interesse preponderante suscettibile di giustificare il rifiuto di una protrazione del contratto.

8. E’ risaputo che il mercato dell’alloggio offre oggi a chi cerca un’abitazione molte possibilità. D’altra parte la situazione finanziaria degli inquilini restringe sensibilmente la possibilità di scelta di un appartamento idoneo ai loro bisogni ed alle loro risorse. Di conseguenza quest’Ufficio riconosce una difficoltà oggettiva per i signori C. nella ricerca di una nuova sistemazione e ritiene equo di concedere loro una proroga del contratto unica e definitiva, quindi non rinnovabile, fino al 30 settembre 1998. La succitata situazione favorevole del mercato dovrebbe permettere loro di trovare entro il lasso di tempo stabilito una nuova dimora, confacente.

Si fa inoltre riferimento all’art. 272d CO che permette all’inquilino durante il periodo di protrazione (cioè dal 30.3. al 30.9.1998) di lasciare l’appartamento prima del 30 settembre 1998 dando avviso scritto al locatore con preavviso di un mese per la fine di un mese.