GDL 4/34: DISDETTA NON ABUSIVA
II Camera Civile del Tribunale di Appello del 22 luglio 1997 in re C./F. e IIcc

34. Art. 271a CO

DISDETTA NON ABUSIVA

Non è abusiva la disdetta intimata dal locatore durante un procedimento conciliativo riguardante una precedente disdetta formalmente nulla perché questi si è limitata a rinnovare la sua intenzione di porre fine al contratto locativo.


II Camera Civile del Tribunale di Appello del 22 luglio 1997 in re C./F. e IIcc

Estratto dai considerandi:

2. Accertato che si è in presenza di una locazione di locali di abitazione va esaminata la questione a sapere se la disdetta del 14 dicembre 1995, formalmente corretta perché notificata tramite formulario ufficiale, sia valida e, se si, a decorrere da quando.

Il Pretore ha considerato disdetta nulla, ai sensi dell’art. 271a cpv. 1 litt. d) CO, poiché notificata in pendenza del procedimento di conciliazione avviato con la contestazione formulata dell’istante nei confronti della prima disdetta del 31 agosto 1995. Tale assunto non può essere condiviso poiché l’atteggiamento del locatore che notifica una disdetta durante un procedimento riguardante un precedente disdetta, per di più nulla per carenze formali, non può esse qualificato quale atto di ritorsione. Nel caso concreto è stata semplicemente rinnovata un’intenzione, quella di disdire il contratto, che esisteva già precedentemente senza che la si potesse far risalire ad un atteggiamento del locatore sanzionato dall’art. 271a CO. Del resto giurisprudenza e dottrina sono unanimi nel considerare ammissibile una disdetta è la ripetizione di quella nulla nei confronti della quale è stata avviata una procedura di contestazione (DTF 119 II 147 consid. 4b; Commentario zurighese, ad art. 271a n. 262; OR-Weber/Zihlmann, ad art. 271-271a n. 27; SVIT-Kommentar, ad art. 2661-266o n.23; Barbey, Protection contre les congés, pag. 146; Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, pag. 328).