GDL 4/25: DISDETTA PER GRAVI MOTIVI
Ufficio di Conciliazione in materia di locazione di Chiasso del 21 luglio 1997 in
re K. e Z./S.
25. Art. 266g CO
DISDETTA PER GRAVI MOTIVI
Non è giustificata la disdetta per gravi motivi notificata dal conduttore per il
fatto che il figlio cui era destinato l’appartamento non ha ottenuto il permesso
di dimora, atteso che, al momento della sottoscrizione del contratto, egli già sapeva
che il figlio era sprovvisto del necessario permesso, assumendosi di conseguenza
il rischio del pagamento delle pigioni.
Ufficio di Conciliazione in materia di locazione di Chiasso del 21 luglio 1997 in
re K. e Z./S.
- in data 10 settembre 1996 è stato sottoscritto un contratto di locazione fra gli istanti e il signor S. avente per oggetto un appartamento ammobiliato a Chiasso in via Bossi. Nel contratto viene menzionato il fatto che l’appartamento viene occupato dal figlio Raffaele S.;
- in data 24 marzo 1997 l’inquilino ha notificato la disdetta del contratto di locazione per il 15 giugno 1997, invocato quale motivazione per la rescissione anticipata del rapporto contrattuale, il fatto che al figlio non è stata “concessa la residenza”;
- gli istanti hanno immediatamente contestato la disdetta ritenendola intempestiva;
- in occasione dell’udienza di discussione le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Il convenuto si è riservato la facoltà di trasmettere all’Ufficio ulteriore documentazione a sostegno della propria tesi;
- con scritto il 21 maggio 1997 tuttavia il signor S. ha solo evidenziato il fatto che il figlio avrebbe perso il domicilio in Svizzera nel 1991 quando è rientrato in Italia e ha allegato in copia la decisione dell’autorità competente che respinge il permesso di dimora. Non è comunque possibile leggerne la data di emissione;
- giusta l’art. 6 cpv. d della Legge cantonale in materia di locazione di locali di abitazione e commerciali e di affitto, l’Ufficio di conciliazione funge da autorità decisionale, segnatamente nei casi di disdetta da parte dell’inquilino come nella presente fattispecie;
- secondo le norme contrattuali il contratto ha durata indeterminata e può essere disdetto con un preavviso di tre mesi per il 31 marzo e per il 30 settembre di ogni anno;
- la documentazione che la parte convenuta ha prodotto non è sufficiente a dimostrare la causa grave di rescissione contrattuale anticipata. Dallo scritto inviato in secondo tempo all’Ufficio risulta che la richiesta di concessione del permesso di dimora è stata inoltrata il 9 settembre 1996;
- al momento della sottoscrizione del contratto dunque il convenuto sapeva che il figlio non aveva l’autorizzazione al soggiorno in Svizzera ma ciononostante ha assunto il rischio di dovere procedere al pagamento del canone di locazione come da contratto;
- la tesi di parte convenuta pertanto non regge di fronte a chiare norme contrattuali. La disdetta, valida nella forma, può dunque avere effetto solo al 30 settembre 1997.