GDL 4/24: DISDETTA PER GRAVI MOTIVI
Ufficio di Conciliazione in materia di locazione di Chiasso del 13 gennaio 1997 in re P. SA / A.

24. Art. 266g CO

DISDETTA PER GRAVI MOTIVI

E’ giustificata la disdetta per gravi motivi notificata dal conduttore che, a seguito del pensionamento, è stata invitato dal Comune di dimora a lasciare il territorio svizzero con la sua famiglia, avendo perso lo statuto di funzionario statale secondo la Convenzione del Gottardo.


Ufficio di Conciliazione in materia di locazione di Chiasso del 13 gennaio 1997 in re P. SA / A.

Estratto dai considerandi:

- in data 18 maggio 1994 sono stati sottoscritti due contratti di locazione fra la P. SA e i signori A. medianti i quali veniva concesso in locazione a questi ultimi un appartamento sito al 5° piano dello stabile in via Pasta a Chiasso e un posteggio;

- in data 17 giugno 1996 i coniugi A. hanno chiesto lo scioglimento anticipato dei contratti di locazione con effetto al 31 dicembre 1996 rilevando che tale richiesta si è resa necessaria a seguito del provvedimento di trasferimento del posto di lavoro del marito con relativo espatrio;

- con l’istanza dibattuta la proprietaria ha tempestivamente contestato la disdetta dei contratti di locazione dell’appartamento e del posteggio;

- giusta l’art. 6 cpv. d della Legge cantonale in materia di locazione di locali di abitazione e commerciali e di affitto, l’Ufficio di conciliazione funge da autorità decisione, segnatamente nei casi di disdetta da parte dell’inquilino come nella presente fattispecie;

- i contratti di discussione prevedono una durata indeterminata con possibilità di disdetta con un preavviso di 6 mesi la prima volta il 30 giugno 1999 ossia dopo 5 anni dall’inizio della locazione;

- la disdetta è stata data invocando i motivi gravi di cui all’art. 266g CO per il fatto che indipendentemente dalla sua volontà il marito è stato trasferito all’astero;

- all’udienza di discussione 26 agosto 1996 alla parte convenuta è stato chiesto di produrre documentazione scritta a sostegno della richiesta di scioglimento del contratto di locazione;

- la parte istante ritiene che il signor A. già al momento della sottoscrizione del contratto di locazione poteva prevedere il trasferimento del suo posto di lavoro;

- dalla documentazione prodotta dall’inquilino risulta che l’accordo sindacale con il quale viene stabilita la mobilità obbligatoria per chi compie il 62esimo anno di età-come nel caso specifico- è del 10 maggio 1995, ossia successivo alla sottoscrizione del contratto di locazione,

- secondo lo scritto 10 aprile dell’ufficio controllo abitanti del comune di Chiasso il convenuto è stato invitato a lasciare il territorio svizzero con la sua famiglia entro il 21 giugno 1996 poiché non gode più dello statuto di funzionario statale secondo la nota Convenzione del Gottardo del 23 dicembre 1873;

- i convenuti si sono già trasferiti all’estero;

- a mente di questo ufficio sono dati quindi i requisiti per considerare fondata la disdetta del contratto di locazione per il 31 dicembre 1996 come indicato dai convenuti;