GDL 4/01: CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOPOSTO A CONDIZIONE RISOLUTIVA
II Camera Civile del Tribunale di Appello del 24 luglio 1996 in re G./M.

01. Art. 255 CO

CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOPOSTO A CONDIZIONE RISOLUTIVA

Un contratto di locazione soggiacente ad una condizione dipendente da un evento futuro e incerto, quale la vendita dell’immobile, deve essere considerato a tempo determinato, per cui risultano inapplicabili i disposti degli art. 271 e 271 a CO.

II Camera Civile del Tribunale di Appello del 24 luglio 1996 in re G./M.

Estratto dai considerandi:

1. Questa Camera nella sentenza del 21 ottobre 1994 in re B./C. ha già avuto modo di stabilire, nel caso di locazione di un’area da adibire alla vendita di autoveicoli, che il contratto concluso in quel caso “fino a quando il signor C. vende o costruisce sulla sua particella” prende automaticamente fine all’avverarsi dell’evento indicato, il che comporterebbe implicitamente valida rinuncia delle parti alla formalità della disdetta (consid. 6).

Il Tribunale federale, giudicando questo medesimo caso nella sentenza pubblicata in DTF 121 III 260 e segg., pur rettificando parzialmente l’impostazione giuridica data da questa Camera, ha confermato che non vi è necessità di formale disdetta, in quanto il contratto prende automaticamente fine con il realizzarsi dell’evento risolutorio indicato dalle parti (consid. 5a alla pag. 264).

2. Nonostante le timide contestazioni dell’appellante (appello, punti 6 e 7), la presente fattispecie è del tutto identica nella sostanza giuridica a quella già decisa da questa Camera nella citata II CCA 21 ottobre 1994 in re B./C. e dall’Alta corte in DTF 121 III 260 e segg..

Ne segue che, pur con tutto il dovuto rispetto per le argomentazioni dell’appellante circa la durata indeterminata del contratto, questa Camera non ha motivo (e nemmeno la possibilità) di modificare la propria giurisprudenza, confermata, in maniera evidentemente vincolante per l’autorità cantonale, dal Tribunale federale. Dovrà perciò necessariamente essere, se del caso, lo stesso Tribunale federale a modificare la propria recente giurisprudenza per consentire alla convenuta di ottenere il riconoscimento delle proprie tesi.

Non essendoci in concreto contestazione della convenuta sul fatto che sarebbe intervenuto l’evento risolutore del contratto, non può che essere confermato l’accertamento pretorile dell’intervenuta fine del rapporto di locazione.