GDL 3/56: Moratoria dello fratto per motivi umanitari
II Camera del Tribunale di Appello in re R. e IIcc/P. del 26 giugno 1997

56.

Moratoria dello fratto per motivi umanitari

Art. 274g CO

Il nostro codice di rito non prevede, di regola, la possibilità di differire lo sfratto.

Tuttavia, a titolo eccezionale, l'autorità di esecuzione dello sfratto può concedere un termine di moratoria, di breve durata, allorquando sussistono ragioni elementari di umanità (malattia grave o decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione economica modesta).

Estratto dai considerandi:

- che con decisione 11 giugno 1997 il Segretario Assessore, rilevando che al rapporto di locazione era stato regolarmente posto fine per il 30 aprile 1997 in applicazione dell'art. 257d CO (mora del conduttore) con la disdetta 27 marzo 1997 e che l'ente locato non era stato riconsegnato entro quel termine, ha senz'altro accolto l'istanza e decretato lo sfratto del convenuto dall'appartamento di 3 locali al 2° piano interno n. 3 nello stabile sito a Lugano in Via V.

- che con l'appello in esame il convenuto non contesta che nel caso concreto il pagamento della pigione sia avvenuto in ritardo, ma si giustifica facendo riferimento ai suoi frequenti ricoveri in ospedale per motivi di salute in conseguenza di uno stato depressivo, facendo comunque notare che in 7 anni di permanenza avrebbe sempre pagato regolarmente l'affitto; chiede pertanto di poter rimanere nell'appartamento, assicurando che non vi saranno più ritardi nel pagamento della pigione, oppure che gli venga concesso il tempo necessario per trovare un altro alloggio confacente alla sua situazione economica; il tutto, appellandosi alla clemenza di questa Camera;

- che giusta l'art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa locata, affittata o data in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al Pretore con istanza motivata;

- che i motivi addotti dall'appellante non possono comportare la riforma del primo giudizio, in quanto non criticano l'avverarsi dei presupposti per la concessione dello sfratto, per altro correttamente esposti dal giudice di prime cure;

- che, innanzitutto, l'argomentazione secondo cui il ritardo nel pagamento della pigione sarebbe stato causato da una sua assenza in ospedale, non sollevata davanti al Segretario Assessore, è irricevibile in questa sede, trattandosi di un fatto nuovo e come tale improponibile in appello (art. 321 CPC); la circostanza, in ogni caso, non è stata minimamente provata;

- che egli, inoltre, abbia regolarmente provveduto durante i 7 anni di permanenza nell'ente locato al pagamento della pigione, non giustifica parimenti una riforma del primo giudizio, il pagamento della pigione essendo il corrispettivo dovuto al locatore per la concessione dell'ente locato;

- che in tali circostanze, pur tenendo conto dello stato di salute e dei problemi economici asseriti del convenuto (circostanze, per altro esposte per la prima volta, e quindi irritualmente, in sede di appello), non vi è alcun valido motivo per respingere la richiesta di sfratto;

- che la sua conclamata disponibilità a pagare regolarmente le pigioni future non muta questo stato di fatto;

- che nemmeno la richiesta formulata in via subordinata, volta all'ottenimento del tempo necessario per la ricerca di un nuovo alloggio confacente alla sua situazione economica, può essere accolta, il differimento dello sfratto, implicitamente postulato con tale argomentazione, non essendo un istituto previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini CPC, n. 4 ad art. 506; II CCA 22 febbraio 1994 in re F./P., 7 aprile 1994 in re H./S., 14 febbraio 1995 in re O./A. SA, 27 giugno 1995 in re R. e F./M., 23 agosto 1995 in re A./P., 24 ottobre 1995 in re R./P., 5 agosto 1996 in re B./S. SA, 14 ottobre 1996 in re G. SA/D.;

- che, nel caso concreto, il convenuto ha tuttavia già beneficiato di termini sufficienti per la ricerca di un nuovo appartamento e per abbandonare i locali (la disdetta essendo datata 27 marzo 1997, con effetto dal 30 aprile 1997) sicuramente superiori a quelli intesi come di breve durata dalla giurisprudenza;

- che l'appello deve così essere respinto già in occasione dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, per il che la domanda di concessione di effetto sospensivo diventa priva di oggetto;

- che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).