GDL 3/54: Tentativo di conciliazione: non obbligatorio per le domande di rigetto
provvisorio dell’opposizione
II Camera Civile del Tribunale di Appello in re P./L. e llcc dell' 11 marzo 1997
54.
Tentativo di conciliazione: non obbligatorio per le domande di rigetto provvisorio dell’opposizione
Art. 274a CO / Art. 82 e 83 LEF
Le domande di rigetto provvisorio dell'opposizione al precetto esecutivo per pretese riguardanti il contratto locativo non devono essere precedute da tentativo di conciliazione.
Per contro le azioni di disconoscimento di debito, in relazione a controversie in materia di locazione, devono essere obbligatoriamente precedute dal tentativo di conciliazione.
Il debitore deve presentare l'azione di disconoscimento al competente Ufficio di Conciliazione nel termine di dieci giorni. Quando ha presentato la sua azione in modo errato, il debitore è posto al beneficio di un termine supplementare di dieci giorni in via analogetica a quanto prescritto dall'art. 139 CO.
Estratto dai considerandi:
- che a seguito del rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta al precetto esecutivo fattogli intimare per il pagamento di pigioni scadute riguardanti un negozio in Via S. Gottardo a Chiasso, il conduttore ha introdotto, nella forma della petizione, un'azione di disconoscimento del debito che il primo giudice, accogliendo la relativa eccezione delle controparti, ha dichiarato irricevibile perché non preceduta dall'obbligatorio tentativo di conciliazione per le controversie in materia di conciliazione;
- che l'attore impugna questa decisione argomentando che l'istituto della conciliazione in materia di locazione non è applicabile nell'ambito di un'azione di disconoscimento del debito; che l'obbligo della conciliazione incombeva del resto a controparte prima di introdurre la domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione; che, in ogni caso, già pendente la petizione di disconoscimento e prima ancora della proposizione dell'eccezione di controparte, ha chiesto al competente Ufficio di convocare le parti per il tentativo di conciliazione che ha avuto luogo con esito negativo e con la conseguenza di sanare la mancanza del presupposto processuale invocato da controparte;
- che invece le giurisprudenze cantonali impongono che l'azione di disconoscimento del debito, sempre riguardante controversie in materia di locazione, debba essere obbligatoriamente preceduta dal tentativo di conciliazione (II CCA 16 dicembre 1994 F. SA c. A.G. SA; CCC 8 febbraio 1994 A. c. De C.; DB 1993, 31; JdT 1994 III 24; MRA 1995, 104; Cahiers du bail 1995, 63);
- che la decisione del Tribunale federale (I CCTF 4 gennaio 1996, 4C.255/1995) che permette alle parti, in una locazione commerciale, di rinunciare anche tacitamente all'esperimento di conciliazione prima di avviare qualsiasi azione non convince per le motivazioni a sostegno che tuttavia qui non torna conto esporre e partitamente criticare poiché, nel caso concreto, le parti non vi hanno rinunciato, anzi l'esperimento di conciliazione è stato tentato;
- che il fatto, per l'attore, di aver chiesto l'intervento dell'Ufficio di conciliazione a solo titolo cautelativo, non permette diversa conclusione poiché le controparti a quel tentativo non hanno rinunciato sia partecipandovi sia sollevando in causa la relativa eccezione,
- che quella stessa sentenza federale riafferma il principio dell'obbligatorietà della conciliazione prima di poter far capo all'autorità giudiziaria senza possibilità che la mancanza di questo presupposto processuale, da esaminarsi d'ufficio dal giudice, possa essere sanata in corso di causa;
- che, come correttamente deciso dal primo giudice, la petizione presentata al Pretore senza preventivo intervento dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione si rileva così prematura e quindi irricevibile;
- che per il rispetto del termini di presentazione dell'azione vale il giorno dell'introduzione della domanda al competente Ufficio di conciliazione e non il momento dell'udienza davanti a quell'autorità;
- che pertanto l'attore non è decaduto dal suo diritto d'iniziare l'azione di disconoscimento del debito poiché il termine supplementare dell'art. 1139 CO - che nel caso specifico è di soli 10 giorni - è riservato al debitore anche quando la sua azione è stata introdotta in modo irrito (DTF 109 III 49);
- che l'appello, infondato in ogni suo punto, può essere respinto già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC con l'obbligo per l'appellante di assumersi la tassa e le spese di giudizio.