GDL 3/40: Nulla è dovuto in caso di mora del locatore nella ripresa del bene locato
/ risarcimento per mancata riconsegna alla fine della locazione
Pretura della Giurisdizione di Locarno - Città in re B./I.S. del 4 luglio 1997
40.
Nulla è dovuto in caso di mora del locatore nella ripresa del bene locato / risarcimento per mancata riconsegna alla fine della locazione
Art. 267 CO
Il conduttore non deve corrispondere né la pigione né un risarcimento nel caso di mora del locatore nella ripresa del bene locato.
Il conduttore che, alla fine della locazione, permanga nell'ente locato senza che il locatore vi si opponga, deve indennizzarlo secondo le norme sull'indebito arricchimento.
Estratto dai considerandi:
2.1. Ai sensi dell'art. 267 CO, quando non vi siano accordi speciali l'inquilino deve restituire l'appartamento l'ultimo giorno della locazione, durante le ore consuete degli affari (Lachat/Micheli
Le nouveau droit du bail, ed. 1990, p. 353; Zihlmann, Das Mietrecht, p. 117). Se la restituzione non avviene entro i termini stabiliti, il locatore ha diritto al corrispettivo per la durata del ritardo (DTF 63 II 372). Inoltre, se da tale ritardo risultassero danni (ad esempio inerenti l'impossibilità di permettere una nuova locazione entro i termini stabiliti), il proprietario può esigere dall'inquilino il loro risarcimento, a meno che nessuna colpa sia imputabile a quest'ultimo (SVIT, op. cit., ad art. 267 - 267a Co, n. 11). Nessun diritto al corrispettivo né al risarcimento dei danni deriva tuttavia nel caso in cui il locatore si trovasse in mora nell'accettazione (art. 91 CO; Higi, op. cit. ad art. 267 - 61); situazione, questa, che presuppone una corretta offerta anche solo verbale (DTF 119 II 437 consid. 2b) - di restituzione da parte dell'inquilino e il non rispetto da parte del proprietario delle incombenze a lui attribuite per una corretta riconsegna (Gauch/Schluep, op. cit., n. 2492 e segg.). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che nel caso in cui il conduttore, alla fine della locazione, continui a utilizzare la cosa locata senza che il locatore vi si opponga, il primo deve comunque risarcire il secondo in base ai criteri dell'indebito arricchimento (DTF 119 II 440 consid. 3).