GDL 3/35: Disdetta di un’abitazione familiare da parte dei conduttori
Ufficio di Conciliazione di Minusio in re S./N. e IIcc del 22 luglio 1997
35.
Disdetta di un’abitazione familiare da parte dei conduttori
Art. 266m CO
Il rapporto locativo avente per oggetto un'abitazione familiare può essere disdetto da un coniuge solamente con il consenso espresso dell'altro, che deve pervenire al locatore entro il termine utile di disdetta.
Estratto dai considerandi:
- che giusta l'art. 266a CO nelle locazioni a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può dare la disdetta osservando i termini legali di preavviso e le scadenze previste dal contratto. Se il termine di preavviso non è osservato, la disdetta produce effetto per la scadenza successiva di disdetta.
A mente dell'art. 266m CO, inoltre se la cosa locata è adibita ad abitazione familiare, un coniuge può disdire il contratto soltanto con il consenso espresso dell'altro.
Nell'evenienza concreta la disdetta trasmessa in data 27 marzo 1997 è pervenuta al rappresentante dei proprietari solo in data 1° aprile 1997.
Ora, in conformità alle pattuizioni contrattuali, la stessa per essere valida, avrebbe dovuto pervenire ai proprietari al più tardi il 31 marzo 1997. Essendo giunta solo il 1° aprile essa è tardiva e dunque valida unicamente per la scadenza successiva ossia il 30 settembre 1997.
Altro elemento che inficia inoltre la validità della disdetta 27 marzo 1997 è la mancanza in calce della stessa della firma della moglie dell'istante.
Trattandosi all'occorrenza di disdetta avente per oggetto l'abitazione famigliare il consenso del coniuge è imposto dalla legge. Detto consenso non soggiace a forme particolari, nondimeno dottrina e giurisprudenza hanno più volte avuto modo di sottolineare come tale consenso debba essere espresso e pervenire al locatore entro il termine utile di disdetta. (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail ed. 1990, n. 2 ad cap. 27). Caso contrario la disdetta è nulla e priva d'effetto (art. 266o CO).
- Che stando così le cose, essendo la disdetta 27 marzo 1997 tardiva oltre che priva della firma del coniuge dell'istante la stessa ha da considerarsi nulla. Resta per contro valida la disdetta inoltrata successivamente e meglio il 2 aprile 1997; il cui effetto tuttavia deve essere riportato al primo termine di scadenza utile ossia per il 30 settembre 1997. Gli inquilini sono dunque tenuti ad ossequiare le pattuizioni contrattuali, ivi compresa la corresponsione della pigione mensile per l'appartamento in parola sino al 30 settembre 1997. Resta comunque riservata la facoltà degli inquilini (art. 264 CO) di trovare un subentrante al contratto il quale sia disposto ad assumere tutti gli oneri derivanti dallo stesso e che non possa essere ragionevolmente rifiutato dai locatori.