GDL 3/32: Disdetta di una parte locatrice costituita da una comunione ereditaria
Pretura del Distretto di Lugano in re C./Comunione ereditaria fu A. F. del 3 gennaio
1997
32.
Disdetta di una parte locatrice costituita da una comunione ereditaria
Art. 266l CO
Se la parte locatrice è una comunione ereditaria, la disdetta deve costituire una manifestazione di volontà unanime dei suoi membri. La disdetta può essere anche approvata successivamente, con effetto retroattivo.
Estratto dai considerandi:
4. Preliminarmente A.C. ha contestato la facoltà di L.F. di rappresentare tutta la C.E. sia nel dare le disdette sia nel condurre il processo. Tale eccezione deve essere respinta. È ben vero che, trattandosi di una comunione ereditaria, occorre che la disdetta sia la manifestazione della volontà unanime dei suoi membri, tuttavia un tale atto di un rappresentante può essere ratificato anche a posteriori, con effetto retroattivo (cfr. Corboz, Le congés affectés d'un vice, in Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1996, p. 13).
Orbene, quantunque molto posteriormente, anche T.F. e D.F. hanno ratificato l'agire della loro zia, confermando anch'esse la volontà di porre fine al rapporto di locazione di cui in rassegna.