GDL 3/29: Disdetta per gravi motivi del conduttore
Ufficio di Conciliazione di Massagno in re Immobiliare G. SA/R. del 10 ottobre 1995

29.

Disdetta per gravi motivi del conduttore

Art. 266g CO

L'acquisto di un'abitazione primaria non costituisce una motivazione grave, legittimante la rescissione anticipata del rapporto locativo da parte del conduttore.

Estratto dai considerandi:

- che i signori R. conducono in locazione un appartamento di 4 locali nello stabile P. sito in via B. a Porza, disdicibile annualmente al 31 maggio con sei mesi di preavviso;

- che i conduttori hanno disdetto il contratto con effetto al 31 agosto 1995 avendo acquistato un'abitazione e proponendo dei subentranti che poi in sede di trattative con l'amministrazione non hanno accettato di assumere il contratto;

- che la locatrice ha contestato presso questo Ufficio la tempestività della disdetta;

- che la proposta conciliativa, formulata dall'Ufficio nel corso dell'udienza del 14 settembre 1995, non ha trovato accoglienza da parte dei conduttori, cosicché questo Ufficio deve emanare una decisione ai sensi dei combinati art. 274e cpv. 2 e 273 cpv. 4 CO;

- che l'art. 266g cpv . 1 CO, ciascuna delle parti può per motivi gravi che le rendano incomportabile l'adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi;

- che per motivi gravi si devono intendere circostanze eccezionali, sconosciute e imprevedibili al momento della conclusione del contratto, che rendono l'esecuzione del medesimo impossibile e che non sono ascrivibili a colpa della parte che se ne prevale;

- che l'acquisto di un'abitazione primaria non può costituire motivo grave, nella misura in cui rientra esclusivamente nella sfera volitiva della parte acquirente e aliena quindi a qualsiasi ipotesi di impossibilità oggettiva dell'adempimento del contratto locativo;

- che la disdetta impugnata va quindi confermata, ritenuto che la stessa potrà esplicare effetto solo per la prossima scadenza contrattuale (art. 266a cpv. 2 CO).