GDL 3/23: Obbligo del locatore di ridurre il proprio danno
Pretura della Giurisdizione di Locarno -Città in re L./R. e C. del 16 marzo 1994

23.

Obbligo del locatore di ridurre il proprio danno

Art. 264 CO

Il locatore è tenuto a ridurre il suo danno e deve al limite collaborare alla ricerca di un nuovo inquilino.

Estratto dai considerandi:

Giusta l'art. 264 CO il conduttore che restituisce la cosa senza osservare i termini di preavviso o le scadenze è liberato dai suoi obblighi verso il locatore soltanto se gli propone un nuovo locatore solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato dal locatore. Se non gli propone un nuovo conduttore con tali requisiti, il conduttore resta tenuto al pagamento del corrispettivo sino al momento in cui, per contratto o per legge, la locazione si estingue o può essere sciolta.

Nella presente fattispecie la disdetta dell'appartamento è stata data senza rispettare i termini contrattuali: ne consegue che i conduttori restavano di principio tenuti al pagamento della pigione sino all'entrata nei locali del nuovo inquilino.

Il locatore non è però libero, durante tale periodo, di decidere a suo piacimento dell'utilizzo dei locali dopo la partenza anticipata del conduttore. Egli è tenuto a ridurre il suo danno e al limite a cercare egli stesso un nuovo inquilino. Nel caso in cui temporeggi intenzionalmente prima di dare in locazione a un terzo i locali, i precedenti conduttori sono liberati dai loro obblighi dal momento in cui hanno lasciato i locali (DTF 119 II 36).