GDL 3/22: Risulta sufficiente un solo subentrante solvibile e il subingresso non soggiace ad alcuna forma
Pretura del Distretto di Lugano in re L./M. del 7 aprile 1997

22.

Risulta sufficiente un solo subentrante solvibile e il subingresso non soggiace ad alcuna forma

Art. 264 CO

Il conduttore può liberarsi dai propri obblighi contrattuali presentando un solo subentrante solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato.

Per il subingresso non è prescritta alcuna forma particolare.

Estratto dai considerandi:

8. Giusta l'art. 264 cpv. 1 CO il conduttore che restituisce la cosa senza osservare i termini di preavviso o le scadenze è liberato dai suoi obblighi verso il locatore se propone un nuovo conduttore solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato dal locatore, sempre che il nuovo conduttore sia disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni. Se non propone un nuovo conduttore con tali requisiti, il locatario resta tenuto al pagamento del corrispettivo fino al momento in cui, per contratto o per legge, la locazione si estingue o può essere sciolta (art. 264 cpv. 2 CO).

9. In concreto dagli atti di causa è emerso quanto segue.

Con lettera 29 novembre 1995 (doc. B) i coniugi L. hanno proposto al locatore due nuovi conduttori, i signori S.. Il locatore dopo soli cinque giorni, ha accettato il loro subingresso con lettera 4 dicembre 1995 (doc. C) dimostrando così di considerare senza grandi dubbi i subentranti come oggettivamente accettabili. Avendo poi i coniugi S. accettato, seppur oralmente, di riprendere il contratto dei signori L. come si evince dal doc. E, il loro subingresso si è validamente realizzato. Del resto la legge non prescrive alcuna forma per lo stesso, bensì determinate condizioni oggettive che se adempiute - come è il caso - permettono al conduttore di liberarsi dai suoi obblighi verso il locatore (art. 264 cpv. 1 CO).

L'allegazione del convenuto in sede di risposta, secondo la quale non avendo i coniugi S. manifestatogli la loro volontà di riprendere il contratto di locazione dei signori L., l'accordo non si sarebbe perfezionato rimanendo quest'ultimi vincolati ai loro obblighi contrattuali, non può essere condivisa. Infatti giusta l'art. 264 cpv. 1 CO è l'inquilino che deve proporre al locatore un nuovo conduttore, non spettando certo a quest'ultimo l'obbligo di manifestare al locatore la propria volontà di riprendere il contratto.

Considerato infine, che, secondo la dottrina, la sola presentazione di un nuovo conduttore al locatore, come è avvenuta nel caso concreto, è sufficiente per liberare il precedente conduttore (Tercier, Les contrats spéciaux, seconda edizione, Zurigo 1995, n. 1941) si ha che l'istante ha qui agito conformemente a quanto stabilito dalla legge a proposito degli obblighi che incombono al conduttore in caso di restituzione anticipata della cosa locata, liberandosi così da ogni vincolo contrattuale con la proposta dei subentranti signori S. al locatore.