GDL 3/4: Abuso di diritto nel rivendicare tardivamente il pagamento del canone?
Pretura del Distretto di Lugano in re T./T. del 22 febbraio 1996
4.
Abuso di diritto nel rivendicare tardivamente il pagamento del canone?
Art. 257 CO / Art. 2 cpv. 2 CC
Entro il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 128 cifra 1 CO, il locatore è libero di scegliere il momento in cui far valere il proprio credito per il pagamento della pigione.
La sola decorrenza del tempo durante il termine di prescrizione non assurge a rinuncia della pretesa né ad esercizio abusivo della stessa. Vi può essere abuso di diritto solamente se, oltre al trascorrere del tempo, vi è il concorso di altre circostanze, ricorrenza negata nella fattispecie.
Estratto dai considerandi:
5. Appare dunque necessario esaminare se, non avendo la signora T. rivendicato per diversi anni la pigione pattuita con il contratto di locazione di cui al doc. B, tale pretesa, in virtù dell'abuso di diritto, possa ancora essere rivendicata.
Va dapprima sottolineato che l'esistenza dell'abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 CC deve essere esaminata d'ufficio in ogni stadio di causa dal Giudice competente (cfr. tra le altre DTF 94 II 37, DTF 105 III 80).
Orbene la dottrina e la giurisprudenza hanno più volte avuto modo di determinare che il semplice decorrere del tempo durante il termine di prescrizione, non può essere interpretato né come una rinuncia alla pretesa, né come un esercizio abusivo di quest'ultima. Il creditore è libero di scegliere il momento in cui intende far valere il proprio diritto, ciò chiaramente nel termine di prescrizione previsto dalla legge che nella fattispecie corrisponde a quello quinquennale di cui all'art. 128 cifra 1 CO.
Se non si vuole dunque privare del suo contenuto la nozione di prescrizione, è necessario che altre circostanze vengano ad aggiungersi al trascorrere del tempo, affinché il ritardo nell'esercizio di un diritto sia considerato come un abuso (cfr. DTF 94 II 37; DTF 110 II 237; Jdt 1991 354; Traité de droit civil Suisse, Tome II, I, H. Deschenaux, Le titre préliminaire du code civil, 1969, pgg. 173, 174).
Nel caso in esame, non emergendo dagli atti di causa altre circostanze se non il semplice trascorrere del tempo ne consegue che non può certamente essere intravisto nell'agire della signora T. alcun abuso di diritto.
Si evidenzia inoltre che l'affermazione del signor T. secondo cui a titolo di un'eventuale compensazione egli sarebbe stato esentato da pagare qualsiasi differenza a favore della moglie in quanto si sarebbe assunto le spese legali del patrocinatore di quest'ultima nella vertenza di separazione, è rimasta pure essa semplice allegazione di parte, non trovando alcuna conferma negli atti di causa.
Lo stesso dicasi per l'asserita abusività del canone di locazione, del resto nemmeno contestato all'inizio della locazione quale pigione iniziale.
6. Occorre da ultimo stabilire se lo scambio epistolare tra le parti tramite i rispettivi patrocinatori di cui alla documentazione versata agli atti dal convenuto (cfr. doc. 1,2,3,4,5,6,7,9), debba essere considerata, così come sostenuto dal signor T, quale valida dichiarazione di compensazione, oppure, come invece sostenuto dalla parte istante, semplice tentativo di accordi bonali.
Per loro natura le trattative bonali vanno ritenute nulle e come non avvenute in caso di mancata accettazione di una delle parti dello schema o progetto proposto. Poco importa che dalla proposta o nel corso delle trattative emerga in maniera esplicita che era volontà delle parti di addivenire ad un accordo bonale, essendo tale evenienza implicita, ritenuto altresì che, se una parte avvia le trattative, ciò non implica l'ammissione di un obbligo giuridico (cfr. II CCA 9.9.1980 U. c/A. SA in B.; Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, 1993, ad art. 206 nota 6).
Nel caso in esame la corrispondenza agli atti deve essere ritenuta quale documentazione inerente alle trattative bonali intercorse tra le parti per approdare ad una transazione bonale e non quale dichiarazione di compensazione da parte della signora T. Infatti dalla fitta corrispondenza dei legali delle parti si evince come queste ultime modificassero le proprie reciproche pretese a seconda della posizione presa dalla parte avversa. Tale comportamento è tipico di quando si è in presenza di trattative volte ad evitare una possibile controversia giudiziale. Inoltre neppure dall'istruttoria di causa è emerso che la signora T. dovesse versare un importo mensile al marito a titolo di pigione derivante dall'occupazione della casa di Balerna (cfr. interrogatorio formale del signor Z. e deposizione testimoniale dell'avv. P. di data 11 dicembre 1995).
Stando così le cose ben si deve concludere all'irrilevanza giuridica di trattative che, in quanto fallite, si devono considerare come mai avvenute.