GDL 2/18: Risarcimento danni per difetti del bene locato
Pretura della Giurisdizione di Locarno - Campagna in re C. / W. del 10 aprile 1995.
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Risarcimento danni per difetti del bene locato
Art. 259e CO
La parte locatrice deve risarcire al conduttore i danni sopravvenuti ai suoi beni personali a seguito di un grave difetto del bene locato per il quale la parte locatrice, debitamente avvisata, non è intervenuta.
Estratto dai considerandi:
4 Giusta l' art. 259a cpv. 1 lett. c CO se sopravvengono difetti della cosa che non gli sono imputabili ne sono a suo carico, oppure se è turbato nell' uso pattuito della cosa il conduttore può esigere dal locatore anche il risarcimento del danno, a meno che il locatore non provi che non gli incombe alcuna colpa (art. 259e CO).
Secondo le norme generali riguardanti il risarcimento del danno il conduttore va posto nella condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se il contratto fosse stato adempiuto correttamente, ossia se gli fosse stata data in locazione una cosa idonea all' uso.
I conduttori sostengono di aver subito danni per un importo di Fr. 30'917.--, di cui Fr. 24'857.-- per i danni causati dalla muffa a diversi oggetti, in particolare a mobili, tappeti, tende, vestiti, scarpe, Fr. 1'650.-- per spese di trasloco, Fr.160.-- per le spese d' intervento del Giudice di pace, Fr. 1'750.-- per la prova a futura memoria e Fr. 2'500.-- per l' intervento di un patrocinatore.
In effetti il perito Ing. X. ha constatato che la muffa ha danneggiato tutta una serie di oggetti elencati nell' allegato 2 alla sua perizia.
I conduttori hanno presentato un conteggio dei danni comprendente gli oggetti elencati dal perito, indicandone il relativo valore.
Ora, pur tenendo conto della difficoltà che potevano incontrare I conduttori hanno presentato un conteggio dei danni comprendente gli oggetti elencati dal perito, indicandone il relativo valore.
Ora, pur tenendo conto della difficoltà che potevano incontrare nel quantificare con esattezza il valore degli oggetti danneggiati e il costo per la loro sostituzione o riparazione, i conduttori avrebbero comunque potuto e dovuto peritarsi di sostanziare adeguatamente la propria pretesa (ad esempio facendo stimare il valore degli oggetti danneggiati da un perito o fornendo le fatture d' acquisto, almeno in parte, o il listino prezzi, ecc.) e non limitarsi a produrre il proprio conteggio.
Essendo da presumere che il conduttore abbia indicato i prezzi a nuovo, bisogna inoltre tenere conto del fatto che gli oggetti in questione sarebbero stati in ogni caso sostituiti: si deve pertanto considerare anche il loro ammortamento, da definire per apprezzamento, mancando qualsiasi elemento circa la data d' acquisto.
In simili circostanze, tenuto conto che è risultato che quegli oggetti sono effettivamente stati danneggiati dalla muffa, questo giudice ritiene equo riconoscere l' importo di Fr. 5'000.-- a titolo di risarcimento dei danni.
Possono inoltre essere riconosciuti Fr. 1'750.-- per le spese della prova a futura memoria (doc. rich. II), che non sarebbero sorte nel caso in cui il contratto fosse stato adempiuto, così come le spese per l' intervento del giudice di pace (Fr. 160.--); non invece le spese di trasloco, perchè non documentate.
Possono pertanto essere riconosciuti Fr. 6'910.--, arrotondati a Fr. 7'000.--.