GDL 2/12: Accordo di revoca della disdetta per mora
2.a Camera Civile del Tribunale di Appello in re T. e P. / B. SA del 26 gennaio
1995.
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Accordo di revoca della disdetta per mora
Art. 257d CO
Il ritiro dell' istanza di contestazione della disdetta per mora, con contestuale impegno del conduttore a saldare gli arretrati entro un determinato termine, non equivale senz' altro a rinuncia alla disdetta, ma significa che la sua revoca dipende dal pagamento degli arretrati, il cui mancato attuarsi lascia intatto il diritto del locatore di esigere legalmente lo sfratto.
Estratto dai consideranti:
- che la domanda di sfratto è la conseguenza della disdetta per mora del pagamento dei canoni di locazione che gli istanti, dopo infruttuosa diffida di pagamento (doc. B), hanno fatto notificare alla convenuta il 5 agosto 1994 per il 30 settembre 1994 (doc. A);
- che nei confronti della disdetta la società convenuta ha presentato contestazione al competente Ufficio di conciliazione alla quale ha poi rinunciato essendo stato trovato un accordo bonale tra le parti (doc. 3, comunicazione 9.9.94 dell' Ufficio di conciliazione di Massagno);
- che l' accordo è rappresentato da una dichiarazione della B. SA con la quale si afferma, per quanto qui interessa, che le istanze di contestazione relative al contratto di locazione vengono ritirare e che la stessa B. SA si impegna a saldare gli affitti arretrati entro e non oltre il 30 settembre 1994 (doc. C);
- che con l' appello la convenuta sostiene che questo accordo ha comportato la decadenza della disdetta notificata il 5 agosto 1994 e che, non essendo stati effettivamente versati i canoni di locazione arretrati promessi con la dichiarazione dinanzi ricordata, è necessario, prima di poter dar corso ad una procedura di sfratto, riproporre la comminatoria di pagamento e, nel caso di mora, disdire nuovamente il contratto di locazione;
- che è vero che una disdetta può essere revocata, anteriormente al termine di resiliazione del contratto, per accordo tra i contraenti (Zürcher Kommentar, ad art. 267 vCO, n. 14).
- che tuttavia, per quanto è possibile ipotizzare in mancanza assoluta di altri elementi probatori che permettano diversa interpretazione, l' accordo a seguito del quale la convenuta ha ritirato la contestazione della disdetta non significa ancora che gli istanti hanno senz' altro rinunciato alla disdetta, piuttosto va inteso che la disdetta era ancora operante e che gli istanti l' avrebbero ritirata alla condizione che i canoni di locazione arretrati fossero stati paganti entro fine settembre;
- che quindi l' accordo tra le parti sulla revoca della disdetta era sottoposta a condizione sospensiva (art. 151 CO) per cui la sua efficacia dipendeva dal verificarsi della condizione rappresentata dal pagamento del corrispettivo arretrato;
- che, per stessa ammissione della convenuta il pagamento in questione non è avvenuto nei termini concordati con la conseguenza che l' accordo sulla rinuncia alla disdetta non si è perfezionato e che il contratto di locazione è giunto a termine, in forza di quella disdetta per mora, il 30 settembre 1994;
- che la domanda di sfratto è quindi legittima e l' appello nei confronti della sentenza pretorile che lo conferma da respingere.