GDL 2/6: Consenso sull' ammontare del canone
Pretura del Distretto di Lugano in re P. / D.B. e B. del 18 maggio 1994.

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Consenso sull' ammontare del canone

Art. 253 CO

Un contratto di locazione sorge solamente se le parti sono d' accordo sul principio della cessione a titolo oneroso dell' uso di una cosa e se il canone è determinato in modo sufficiente.

Estratto dai considerandi:

- che nell' ambito di un subentro ex art. 264 CO i convenuti in data 14.4.92 si dichiararono interessati a locare dall' istante l' appartamento di 3 1/2 locali al II. piano, interno no. 23 dell' immobile di proprietà di P. a Taverne (doc. P). In data 16 maggio 1992 essi sottoscrissero all' indirizzo dell' istante un dichiarazione per cui:

"Con la presente confermiamo nostro accordo telefonico odierno concernente l' affitto dell' appartamento a Taverne e che Lei riservate per noi la data d' entrata al 1. agosto. Ci farebbe gran piacere se potessimo entrare qualche giorno prima p.e. verso il 25. 7.1992"

Ricevuto il contratto di locazione scritto da sottoscrivere (doc. B), i convenuti si rifiutarono con scritto 3.7.1992 (doc. C.), che recita:

"Questo per comunicarvi che non posso accettare la data indicata nella vostra proposta, visto che non posso liberarmi dell' affitto con l' attuale proprietario della mia abitazione prima del mese di settembre. Di conseguenza, Vi ritorno la vostra proposta con la richiesta di cambiare la data "a partire da settembre" PS Vogliate anche cambiare il prezzo perchè il prezzo è di Fr. 1'150.-- comprese spese e box per auto".

L' appartamento è stato riaffittato dall' istante a terze persone a partire dal 1° novembre 1992 e pertanto, con l' istanza in esame, il proprietario postula il versamento della pigione per i mesi di agosto - settembre - ottobre 1992 (e subordinatamente soltanto per i mesi di settembre - ottobre 1992);

- che per giurisprudenza (DTF 119 II 347) "Non sorge un contratto di locazione fra le parti se esse sono d' accordo solo sul principio della cessione a titolo oneroso dell' uso di una cosa e il canone di locazione non è determinato in modo sufficiente";

- che in concreto nè il doc. P, nè il doc. A, fanno alcun riferimento al canone di locazione nè risulta in altro modo che i convenuti, prima dello scritto doc. C, abbiano mai fatto riferimento ad una pigione mensile di Fr. 1'150.--: è pertanto assolutamente da escludere che, nel mese di maggio, le parti abbiano oralmente pattuito una locazione con decorrenza l' agosto 1992 e (cumulativamente) una pigione di Fr. 1'150.-- (o Fr. 1'179.--) al mese;

Semmai, l' intesa poteva vertere su di un canone di Fr. 818.-- mensili, visto che il testo fatto pubblicare dai precedenti inquilini sul "Cerca & Trova" faceva riferimento a questo importo (doc. 1), ma l' invio del progetto di contratto doc. B lascia piuttosto trasparire che gli intendimenti del proprietario erano diversi;

- che pertanto spedire ai convenuti il contratto suddetto, decorrente dal 1° agosto 1992, per una pigione mensile di Fr. 1'179.--, va inteso giuridicamente quale offerta ai sensi dell' art. 5 cpv. 1 CO (Lachat/Micheli, p. 76): la conclusione del contratto era pertanto subordinata all' accettazione da parte del destinatario;

- che di contro lo scritto di risposta datato 3.7.1992 (doc. C) non può qualificarsi come tale ed anzi per le rilevanti modifiche ivi formulate rispetto alla proposta contrattuale dell' istante, esso va inteso quale contro-offerta, a sua volta soggetta ad accettazione (Lachat/Micheli, p. 77).

Il rifiuto dell' istante di far decorrere gli effetti contrattuali dal mese di settembre 1992 (doc. D) come richiesto dai convenuti, ha significato una mancata accettazione ai sensi di legge e dunque il mancato perfezionamento di una pattuizione contrattuale;

- che ciò premesso nulla può dunque essere preteso dai convenuti e l' istanza va di conseguenza respinta, con accollo a P. di tasse e ripetibili come a tariffa.