GDL 12/43: Protrazione della locazione e adeguamento della
pigione nel periodo di proroga
Dopo 10 anni di locazione una protrazione unica e definitiva
di un anno si giustifica se il locatore evidenzia un impellente bisogno proprio
di natura famigliare.
Per limitare i disagi della parte locatrice durante i periodi
di protrazione, appare possibile adeguare la pigione pre-cedentemente dovuta dall'inquilino.
Se però l'Ufficio di conciliazione non si è espresso sull'adeguamento di pigione,
contrariamente al Pretore, un adeguamento della pigione appare impraticabile in quanto la decisione di prima istanza è
insanabilmente carente.
Seconda Camera civile del Tribunale d'appello in re AO / AP
del 7 gennaio 2008
Estratto dai considerandi
Nota finale: La procedura presso il Tribunale di appello
avrebbe potuto conoscere anche un altro esito se lo stesso Tribunale cantonale avesse
deciso sulla protrazione e avesse rinviato gli atti all'Ufficio di conciliazione
per assumere una decisione sull'adeguamento di pigione durante il periodo di protrazione.
Inoltre, è anche pensabile che deducendo la vertenza
presso l'Autorità giudiziaria dopo la prima fase presso l'Autorità conciliativa,
In fatto:
A.
Il 20 novembre 1996
B.
Il 24 luglio 2006 AP1 e AP2
hanno adito l'Ufficio di conciliazione di Bellinzona
chiedendo l'annullamento della disdetta, in via subordinata la concessione di una
protrazione di quattro anni. Il locatore si è opposto alle domande degli istanti
e ha chiesto, in via subordinata, che la protrazione sia concessa per un massimo
di sei mesi con un adeguamento della pigione a
fr. 2'100.-- mensili oltre spese (risposta
22 settembre 2006, pag. 9 punto 5). Il 7 novembre
C.
Il locatore si è rivolto con istanza
23 novembre 2006 alla Pretura di Bellinzona, chiedendo
di accertare la validità della disdetta 12 luglio 2006 per il 28 febbraio 2007,
negando qualsivoglia protrazione della locazione, in via subordinata al massimo
fino al 30 settembre 2007 con adeguamento della pigione dal 1° marzo
D.
AP1 e AP2 sono insorti con
un appello 20 marzo 2007, con il quale chiedono la riforma
del giudizio impugnato nel senso di respingere la domanda di adeguamento della pigione.
Con osservazioni 23 aprile 2007 AO1 propone la reiezione del gravame.
In diritto:
1.
Nella fattispecie il Pretore ha accertato che uno dei figli dei
conduttori è affetto da gravi handicap, che nel corso del 2007 avrebbero imposto
un delicato intervento chirurgico seguito da un lungo periodo d'immobilità forzata
dell'interessato. Egli ha altresì accertato che i conduttori si erano adoperati,
ancor prima di ricevere la disdetta del rapporto di locazione, per trovare una sistemazione
alternativa, acquistando un appartamento che sarebbe stato consegnato
loro entro il 31 dicembre 2007. Il primo giudice ha poi ritenuto che
anche i fabbisogni dei familiari del locatore erano degni di
tutela, poiché per le loro condizioni di salute non era più possibile vivere nella
loro attuale abitazione, disposta su tre piani. Di conseguenza, egli ha concesso
una protrazione unica e definitiva fino al 31 dicembre 2007. Sulla
scorta della relazione 12 settembre 2006 (doc. W), per il periodo di
protrazione egli ha inoltre adeguato il canone di locazione di
fr. 1'650.-- mensili
oltre spese accessorie a fr. 2'000.-- mensili più spese.
2.
Gli appellanti contestano in questa sede solo la decisione del
Pretore di adeguare la pigione durante il periodo di protrazione. Essi sostengono
anzitutto che egli non avrebbe potuto chinarsi sulla questione, poiché l'Ufficio
di conciliazione "non era entrato nel merito della richiesta". Una richiesta
di adeguamento, poi, avrebbe dovuto rispettare le esigenze di forma poste dall'art.
269d CO (appello, pag. 3 segg.). Da parte sua, il locatore sostiene che ciò che
importa è il fatto di aver sottoposto la questione all'Ufficio. Questi, in ogni
caso, non avendo statuito alcunché in merito, è come
se avesse respinto la domanda di adeguamento (osservazioni, pag. 2 segg.).
2.1. Secondo l'art. 272c cpv. 1 CO ciascuna parte
può chiedere che, nella decisione di protrazione, il contratto venga
ade-guato alla nuova situazione. Per quanto concerne il locatore, egli è dispensato
dall'adempiere i requisiti di forma posti dall'art. 269d CO.
Su simili richieste l'autorità di conciliazione in materia di locazione ha competenza
decisionale (Weber, in: Basler
Kommentar, 4a edizione, N. 6b ad art. 273
CO; MP 1996/4 pag. 222; Lachat, Le
bail à loyer, Losanna 1997, pag. 513;
Roberti, Institut und
Verfahren der Schlichtungsbehörde
in Mietsachen, dissertazione, Zurigo 1993,
pag. 82). Essa non agisce d'ufficio, bensì a richiesta di parte. Se quest'ultima
non introduce una simile domanda dinanzi all'Ufficio di conciliazione in occasione
della domanda di protrazione, allora non può proporla dinanzi al giudice (MP
1996/4 pag. 223; DTF 102 II
Se il contratto non è stato modificato nella decisione di protrazione, esso permane
quindi valido senza alcun cambiamento durante la protrazione. Sono tuttavia salve,
giusta il cpv. 2 dell'art. 272c CO, le possibilità legali
d'adeguamento. In tal caso il locatore che vuole aumentare la pigione dovrebbe
tra le altre cose comunicare la sua intenzione al conduttore mediante un modulo
approvato dal Cantone, pena la nullità dell'aumento (art.
269d CO), a meno che il locatore e il conduttore concordino l'aumento della pigione
(Weber in: op. cit., N. 6 ad art. 272c CO). Se non che,
siccome l'aumento può essere richiesto solo per la prossima scadenza di disdetta
(art. 269d cpv. 1 CO) e il locatore ha già disdetto il rapporto di locazione, poi
protratto, è controversa in dottrina la questione di sapere se sussiste ancora la
possibilità, da parte sua, di richiedere un simile aumento (Weber in: op.
cit., N. 5a ad art. 272c CO con riferimenti). Va inoltre detto che l'uso del modulo
potrebbe essere tralasciato solo a patto che l'inquilino sia stato a conoscenza
del suo diritto di contestare un simile aumento e che abbia rinunciato a esercitarlo
senza subire pressioni da parte del locatore, quale ad esempio la minaccia di un'eventuale
disdetta (DTF 128 III 419 consid.
2.4.2, 123 III 70 consid.
3b; da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2006.220
del 24 aprile 2007, consid. 2a).
2.2. Nella
fattispecie il locatore ha chiesto dinanzi all'Ufficio di conciliazione, qualora
fosse stata accordata una protrazione, un adeguamento della pigione a
fr. 2'100.- mensili
più spese (risposta 22 settembre 2006, pag. 9 punto 5). Nella sua decisione 7 novembre
2.3. Quando
l'Ufficio di conciliazione non si pronuncia su una domanda che gli è stata sottoposta,
sebbene abbia potere decisionale in tale ambito, non si è in presenza
di alcuna decisione. Le parti non possono quindi adire il giudice ai sensi dell'art.
273 cpv. 5 CO. In tal caso, si è in presenza, semmai,
di un caso di denegata giustizia (Higi
in Zürcher Kommentar,
4ª edizione, N. 132 ad art. 273 CO e N. 19 ad art. 272b
CO; Lachat, op. cit., pag. 517). Il locatore
sostiene che siccome l'Ufficio di conciliazione non ha
statuito al riguardo, è come se avesse respinto la domanda di adeguamento. Tale
tesi non può tuttavia essere seguita, poiché dal silenzio dell'autorità su una domanda
a lei sottoposta non si può ragionevolmente dedurne la reiezione, bensì, per i motivi
testé illustrati, l'assenza di decisione. Ne consegue
che il Pretore, mancando una decisione dell'Ufficio di conciliazione sull'adeguamento
del canone di locazione, non avrebbe potuto pronunciarsi
sulla questione. Al contrario di quanto richiesto dagli appellanti, l'istanza
di adeguamento del canone di locazione non è tuttavia da respingere, bensì da dichiarare
irricevibile (Higi, op. cit., N. 135 ad art.
273 CO). Dato l'esito del giudizio, non è necessario pronunciarsi sulle altre censure
sollevate con l'appello (pag. 4 segg.).