GDL 12/42: Una tempestiva domanda di seconda protrazione paralizza un'eventuale istanza di sfratto

Art. 272 e segg. CO

Per respingere un'istanza di sfratto formulata dal locatore alla scadenza della prima protrazione è sufficiente per il Pretore constatare che tempestivamente è stata depositata una domanda di seconda protrazione della locazione presso l'Ufficio di conciliazione.

L'istanza di sfratto diviene quindi irricevibile in presenza di una domanda di seconda protrazione e il Pretore deve attendere la decisione dell'Ufficio di conciliazione e l'eventuale istanza locativa delle parti.

Soltanto con l'esaurimento delle varie istanze giudiziarie che si occuperanno della domanda di seconda protrazione sarà dunque possibile inoltrare una domanda di sfratto.

Seconda Camera civile del Tribunale d'appello in re AO1 / AP1 del 16 gennaio 2008

Estratto dai considerandi

In fatto e in diritto:

 

1.      Il 6 agosto 2002 le parti hanno stipulato un contratto di locazione per l'esercizio pubblico M. che è giunto a scadenza il 31 agosto 2005. La domanda di proroga della locazione sino al 31 agosto 2007, chiesta dalla conduttrice AP1, è stata accolta dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione ma negata, in seguito, dal Pretore di Bellinzona la cui sentenza è stata confermata, con decisione 21 giugno 2007, da questa Camera. Il Tribunale federale, adito dalla conduttrice con ricorso in materia civile 31 luglio 2007, ha ritenuto lo stesso privo di oggetto poiché in pendenza di procedura la ricorrente ha di fatto beneficiato della protrazione della locazione auspicata. Inoltre, nel decreto di stralcio 7 settembre 2007, il Tribunale federale ha affermato che il ricorso sarebbe stato accolto ed ha posto le spese di giustizia e le ripetibili a carico della locatrice.

 

2.      Il 26 giugno 2007 AP1 ha presentato all'Ufficio di conci-liazione in materia di locazione una richiesta di seconda pro-trazione della locazione.

 

3.      Il 4 luglio 2007 AO1 ha chiesto lo sfratto di AP1 argomen-tando che la locazione, a seguito della decisione di rifiuto della protrazione di questa Camera, era cessata già con ef-fetto al 31 agosto 2005, situazione confermata dalla sen-tenza del Tribunale federale che dichiarava privo di oggetto il ricorso della locatrice nei confronti della sentenza d'ap-pello.

Il Segretario assessore, con il decreto qui impugnato, ha stabilito che la sentenza che negava la prima protrazione era cresciuta in giudicato e che una protrazione di fatto del contratto di locazione non poteva essere paragonata con la protrazione prevista dalla legge, con la conseguenza di accogliere la domanda di sfratto.

AP1 ha presentato tempestivo ricorso chiedendo che l'istan-za di sfratto sia respinta mentre la controparte, con le sue osservazioni all'appello, ha chiesto la conferma del decreto impugnato. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nel seguito dei considerandi di diritto.

 

4.      L'art. 27 della Legge cantonale di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazioni e commerciali e di affitto prescrive che le contestazioni della disdetta e la richiesta di protrazione del rapporto di locazione sospendono gli effetti della disdetta. Con questa norma si vuole evitare che durante il corso di una procedura di contestazione della disdetta e di protrazione si possa, prima della definitiva decisione sia dell'Ufficio che del giudice quando la scadenza della disdetta è intervenuta, essere confrontati con domande di sfratto. Di conseguenza la situazione dei rapporti tra le parti, perdurante la procedura, è definitivamente chiarita e un'eventuale istanza di sfratto in queste condizioni permette al giudice dello sfratto di dichiarare questa domanda intempestiva e quindi di respingerla in limine litis. È quello che avrebbe dovuto fare il Segretario Assessore a fronte dell'affermazione della convenuta di aver presentato, all'Ufficio di conciliazione un'istanza per la seconda protrazione (cfr. verbale discussione 29 agosto 2007, pag. 2 punto 3), fatto non contestato dalla controparte e comprovato dalla comunicazione dello stesso Ufficio (cfr. lettera 2 luglio 2007 dell'Ufficio di conciliazione all'istante). Tanto bastava per respingere la domanda di sfratto che, del resto, si rivelava prematura (per le conseguenze di una domanda prematura vedi Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 506 m.16/18) avendo il Tribunale federale ordinato che non poteva essere adottata alcuna misura d'esecuzione del giudizio d'appello che respingeva la protrazione. Al giudice dello sfratto bastava prendere atto della presentazione della domanda di seconda proroga e non gli incombeva assolutamente determinarsi, come sembra abbia fatto nel penultimo capoverso dei considerandi del decreto di sfratto, sulla situazione giuridica e sulle conseguenze di una protrazione di fatto, in particolare sulla possibilità formale di inoltrare una domanda di seconda proroga. A queste problematiche giuridiche dovrà dare risposta l'Ufficio di conciliazione, rispettivamente il Pretore. Fino a quel momento, ossia sino all'esaurimento delle varie istanze giudiziarie che si occuperanno della domanda di seconda proroga, non sarà possibile inoltrare una procedura di sfratto.

 

5.      L'appello deve così essere accolto con tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza a carico dell'istante ed appellata AO 1.