GDL 12/40: Disdetta notificata allo scopo di ristrutturare lo stabile e protrazione
della locazione
Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che di principio la disdetta
notificata per motivi economici non è contraria alla buona fede, il locatore essendo
legittimato ad ottimizzare il reddito del bene locato
nei limiti fissati dalla legge.
Anche la disdetta notificata al fine di procedere a lavori di ristrutturazione
dello stabile per poi locare gli appartamenti ad una
pigione superiore è ammissibile se la nuova pigione non è abusiva.
In concreto, stante la validità della disdetta, tenuto conto
dei rispettivi interessi delle parti, appare giustificato concedere una protrazione
della locazione.
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione
Estratto dai considerandi
1.
I coniugi B. conducono in locazione dal 1995 l'appartamento
di 4 locali al quarto piano di uno stabile, in virtù
di un contratto venuto in essere con la proprietaria dello stabile. La pigione annua
è stata fissata in fr. 13'800.-- pagabili in rate mensili
di fr. 1'150.--, cui va aggiunto l'acconto delle spese accessorie di fr. 1'800.--
annui (doc. B).
2.a) Con
modulo ufficiale 9/10 ottobre 2002 indirizzato alla signora B.
la parte locatrice notificava la disdetta del contratto di locazione per il 30 giugno
2003 (doc. C e D). Su richiesta dell'inquilina
(doc. E), con scritto 31 ottobre 2002 l'amministrazione adduceva quale
motivazione dell'invio della disdetta l'intenzione della
locatrice di procedere alla ristrutturazione degli appartamenti (doc. F).
Tale disdetta veniva prontamente contestata dai coniugi
B. dinanzi al competente Ufficio di conciliazione con istanza 8 novembre 2002 (Inc.
no. 208/02 UC).
2.b) In
occasione dell'udienza del 16 dicembre 2002 dinanzi all'Ufficio di conciliazione
le parti sospendevano la procedura in vista di addivenire
ad una soluzione bonale della vertenza (verbale UC del 16 dicembre
2.c) Con
modulo ufficiale 16 dicembre 2002 la parte locatrice notificava la disdetta del
contratto di locazione per il 30 giugno 2003 (doc. H
e I).
Con istanza 15 gennaio 2003 al competente Ufficio di
conciliazione gli inquilini presentavano una contestazione della disdetta con contestuale
richiesta subordinata di protrazione della locazione (Inc. no. 013/03 UC).
2.d) In
assenza di un accordo fra le parti la procedura è quindi stata riattivata e una
volta esperita l'istruttoria, il 3/4 maggio 2005 l'Ufficio di conciliazione in materia
di locazione ha accertato la validità della disdetta del 9 ottobre/16 dicembre 2002
accordando agli inquilini una proroga unica e definitiva del contratto di locazione
sino al 31 dicembre 2005.
3.a) Con
istanza 6/7 giugno 2007 qui oggetto di disamina i signori
B. hanno chiesto in via principale di dichiarare nulle le disdette del 9 ottobre
2002 e del 16 dicembre 2002 ed in via subordinata l'annullamento delle stesse. In
via ancor più subordinata hanno quindi postulato una
protrazione della locazione della durata massima consentita dalla legge rispettivamente
una prima proroga. A dire dei conduttori entrambe le disdette sarebbero nulle, il
nome della locatrice non essendo stato indicato in maniera chiara e potendo così
indurre in errore con conseguente limitazione dei loro diritti. La prima disdetta
sarebbe inoltre nulla, non essendo stata notificata ad
entrambi i coniugi, ma alla sola signora B.. La disdetta poi notificata al signor
B. su modulo ufficiale il 16 dicembre 2002 non potrebbe sanare la mancata osservanza
dell'art. 266n CO. Tali disdette, da considerarsi quali atti distinti, sarebbero
quindi viziate da nullità. Le disdette in questione andrebbero inoltre annullate
per i seguenti motivi. Da un lato poiché non vi sarebbe necessità alcuna di procedere
a lavori di ristrutturazione, lo stabile essendo già stato rinnovato negli anni
ottanta. A riprova di ciò il fatto che ad oggi ancora
non risulterebbe alcun progetto preciso. Dall'altro nemmeno vi sarebbe la necessità
di liberare gli appartamenti per l'esecuzione degli asseriti lavori. Aggiungasi
che non tutti gli inquilini dello stabile avrebbero ricevuto la disdetta, a questi
ultimi essendo invece stato notificato un aumento della pigione. Sempre a mente
dei conduttori in realtà lo scopo ultimo delle disdette sarebbe quindi unicamente
quello di aumentare il rendimento dell'immobile.
Subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui le disdette dovessero essere ritenute
valide, ai conduttori andrebbe concessa una protrazione della locazione di 4 anni (o in via ancor più subordinata una prima proroga).
E ciò in considerazione del fatto che nel medesimo stabile vivono i genitori della
signora B. e la nonna della stessa e che in concreto sarebbe stato
creato un nucleo familiare allargato ed interdipendente. Da un lato l'inquilina,
di professione medico, farebbe capo a sua madre per la cura dei suoi figli in tenera
età e dall'altro ella assisterebbe quotidianamente la
nonna ormai giunta all'età di oltre 90 anni. Gli effetti gravosi delle disdette
sarebbero qui innegabili e gli interessi dei conduttori dovrebbero quindi prevalere
rispetto a quelli della parte locatrice.
3.b) In
sede di discussione la parte locatrice ha chiesto l'integrale reiezione delle istanze confermando essenzialmente la propria volontà di
ristrutturare lo stabile in questione. La proprietaria dello stabile avrebbe infatti deciso di procedere ad un totale riassetto del
proprio patrimonio immobiliare, fra cui vi é pure l'immobile in questione. In tale
contesto sarebbe prevista una ristrutturazione dello
stabile nel senso di destinare il primo ed il secondo piano dell'immobile esclusivamente
ad uso commerciale (come già il piano terreno), mentre ai piani superiori verrebbero
ricavati appartamenti abitativi di superficie inferiore rispetto a quelli attuali.
In vista dell'esecuzione degli importanti lavori di ristrutturazione
necessari a tale scopo, sarebbero quindi state inviate le disdette dei contratti
di locazione in essere con gli inquilini degli appartamenti abitativi, ad eccezione
dell'appartamento sito al quarto piano ristrutturato in tempi recenti a spese dell'inquilino
medesimo e di quello occupato dalla custode. Ritenuta la portata degli interventi
prospettati, quali in particolare il rifacimento delle colonne verticali, degli
impianti elettrici, delle cucine e dei bagni, così come la predisposizione di doppi
servizi ove inesistenti - che tuttavia non necessiterebbero di
una licenza edilizia, bastando una semplice notifica - la permanenza degli inquilini
nei diversi appartamenti non sarebbe ipotizzabile. La locatrice
infatti già dovrà valutare la presenza degli inquilini del quarto piano,
i quali si vedranno tuttavia a loro volta costretti a tollerare alcuni lavori. Per
il resto, in concreto gli interessi della parte locatrice
sarebbero preminenti rispetto alla continuazione di rapporti locativi di lunghissima
durata ed economicamente estremamente favorevoli, ritenuto peraltro che gli inquilini
avrebbero potuto facilmente immaginare che prima o poi i contratti sarebbero stati
disdetti.
3.c) Omissis.
4.a) Occorre
preliminarmente chinarsi a sapere se è data la legittimazione passiva della convenuta.
Determinare la legittimazione attiva e passiva di una parte significa
stabilire chi può, rispettivamente contro chi si deve far valere in giudizio, in
proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125
II 82 consid. 1a; II CCTF 2 giugno 2003
4.b) Nella
specie deve valere che il contratto di locazione agli atti indica espressamente
4.c) Quanto
all'eccezione sollevata dai conduttori secondo cui le disdette in esame sarebbero
nulle a ragione dell'errata indicazione della parte locatrice sul modulo ufficiale,
basti rilevare che gli inquilini hanno da sempre riconosciuto nella S. il loro partner
contrattuale, per il che sollevare siffatta eccezione configura, a non averne dubbio,
un formalismo eccessivo. Non da ultimo rilevasi che i qui istanti non hanno subito
pregiudizio alcuno per il fatto che la disdetta non menzionasse
l'esatta ditta della locatrice, e meglio
5.
Quanto all'eccezione sollevata dai conduttori
secondo cui le disdette del 9/10 ottobre 2002 (doc. C e D) rispettivamente
del 16 dicembre 2002 (doc. I) sarebbero nulle a ragione del fatto che le stesse
sarebbero state notificate dapprima alla signora B. e soltanto in un secondo tempo
al marito va osservato quanto segue.
L'art. 266n CO prescrive che la disdetta relativa all'abitazione
familiare deve essere notificata dal locatore al conduttore ed al suo coniuge separatamente.
Non è necessario che l'invio, così come la ricezione della stessa,
avvengano simultaneamente, essendo sufficiente che entrambi i coniugi
ricevano la disdetta prima dell'inizio del termine di preavviso. Nel caso in cui
la disdetta sia stata inviata soltanto ad un coniuge
si deve quindi ritenere la stessa siccome incompleta, bastando poi inviare di seguito
anche all'altro coniuge la rescissione contrattuale (Higi, in Zürcher Kommentar,
ad art. 266m-266n CO, N. 40 e segg., Corboz in 9e Séminaire sur le droit
du bail, Neuchâtel 1996, pag. 17).
Nel caso concreto la parte locatrice ha notificato la disdetta della locazione
all'inquilina signora B. con modulo ufficiale il 9/10 ottobre 2002 nel rispetto
del termine di preavviso stabilito contrattualmente in 6
mesi per la scadenza del 30 giugno 2003 (doc. C e D).
Con invio separato del 16 dicembre
6.a)-6.b) Omissis.
7.a)-7.b) Omissis.
8.a) Giusta
l'art. 271 cpv. 1 CO la disdetta può essere contestata
se contraria alle regole della buona fede. Tale norma costituisce la
regola generale in materia di annullamento delle disdette e trova applicazione,
secondo le circostanze, unicamente nei casi in cui le condizioni di cui all'art.
271a CO non sono adempiute. Secondo la giurisprudenza la protezione accordata dall'art.
271 cpv. 1 CO rileva dall'art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 CC (principio
della buona fede e divieto dell'abuso di diritto). In particolare le disdette che
non si basano su alcun interesse degno di protezione, manifestano un comportamento
scorretto e contraddittorio del locatore, risultano da
una manifesta sproporzione fra gli interessi in gioco o i cui motivi costituiscono
meri pretesti, ricadono nell'ambito applicativo della norma in parola, non essendo
tuttavia necessario che il comportamento del locatore configuri un manifesto abuso
di diritto (DTF 120 II 31; Lachat, op. cit., pag. 470 e segg.; Higi,
op. cit., ad art. 271 CO, N. 22 e segg.).
Nel contesto di tale norma il Tribunale
federale ha segnatamente già avuto modo di stabilire che una disdetta notificata
per meri motivi economici non è di principio contraria alle regole della buona fede,
e ciò nella misura in cui il locatore è legittimato ad ottimizzare il reddito del
bene locato nei limiti fissati dalla legge. In altri termini una disdetta fondata
esclusivamente sulla volontà del locatore di ottenere da un nuovo conduttore una
pigione più elevata rispetto a quella corrisposta sino a quel momento, ma non abusiva
secondo il metodo assoluto, non è di massima contraria ai canoni della buona fede
ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 CO. Ciò significa che la disdetta è annullabile se
in applicazione del metodo assoluto il locatore non potrebbe aumentare il canone
di locazione, poiché lo stesso è già conforme alle pigioni in uso nella zona e gli
procura un reddito sufficiente. Una disdetta dettata da ragioni di ordine prettamente
economico non può pertanto essere il pretesto per perseguire un fine illecito. Ne
consegue che una restrizione del diritto di rescindere il contratto di locazione
non può essere dedotta dalla legge in quanto tale: tutt'al
più si potrà dedurre dal concreto rapporto di locazione venuto in essere fra le
parti, e meglio avuto riguardo a ciò che la parte conduttrice poteva in buona fede
aspettarsi (DTF 120 II 105). L'Alta Corte, confermando il principio suesposto,
ha pure avuto modo di rilevare che una disdetta notificata dal locatore allo scopo
di vendere uno stabile, ritenendo che vi si possa procedere nelle migliori condizioni
nel caso in cui lo stesso é libero da inquilini, non è contraria alle regole della
buona fede (DTF
8.b) Nella
specie si ha che con modulo ufficiale 9 ottobre 2002 e con successivo invio del
16 dicembre 2002 la locatrice comunicava ai conduttori la volontà di rescindere
il contratto di locazione (doc. D e I).
A seguito della richiesta di motivazione della disdetta,
con scritto 31 ottobre 2002 l'amministratrice dello stabile adduceva l'intenzione
della proprietaria di procedere alla ristrutturazione di tutti gli appartamenti
e la conseguente necessità di vuotare gli stessi al fine di facilitare l'esecuzione
delle opere (doc. F). Ciò premesso, si deve quindi ritenere
che la locatrice ha sin da subito invocato l'intento di procedere a lavori di ristrutturazione
a sostegno della propria disdetta. Abbondanzialmente
rilevasi che con l'invio della disdetta il locatore deve unicamente esprimere in
maniera chiara l'intenzione di rescindere il contratto di locazione per una determinata
data, la motivazione alla base della stessa non configurando una condizione di validità.
Se richiesta, la parte che dà la disdetta è poi tenuta a motivarla (art. 271 cpv.
2 CO). Scopo della disposizione è infatti di permettere
alla parte che riceve la disdetta di valutare con cognizione di causa l'opportunità
o meno di contestarla oppure di chiedere un'eventuale protrazione (Lachat,
op. cit., pag. 406 e segg; Higi, op. cit., ad art. 271 CO, N. 111 e 113).
8.c) Quanto
alla motivazione addotta dalla parte locatrice, segnatamente la volontà di procedere
ad una ristrutturazione dello stabile, l'istruttoria
esperita nella presente vertenza, nonché le istruttorie delle altre vertenze che
coinvolgono altri inquilini degli appartamenti abitativi, hanno confermato tale
proposito. Nulla in atti lascia infatti trasparire che
il reale motivo alla base della notifica delle disdette sia un altro. Dalle audizioni
testimoniali dei diversi responsabili del settore immobiliare in capo alla parte
locatrice che si sono avvicendati nel corso degli anni
è emersa la volontà di procedere a dei lavori di ristrutturazione. In particolare
è stata confermata l'intenzione di destinare il piano terreno ed
i primi due piani dello stabile ad uso commerciale (uffici), e dal terzo piano in
poi di creare degli appartamenti ad uso abitativo di superficie inferiore rispetto
a quelli attuali. Per quanto attiene all'appartamento locato ai
conduttori è stato confermato che lo stesso non sarà oggetto di lavori,
essendo già stato completamente rinnovato a spese degli stessi (verbale audizione
testimoniale D.P. del 14 dicembre 2005; verbale audizione testimoniale R.K. del
3 marzo 2006; verbale audizione testimoniale B.R. del 3 marzo 2006 (queste ultime
audizioni, già richiamate con ordinanza 13 febbraio 2007, possono essere considerate,
emergendo che ai testi sono state formulate le domande rogatoriali presentate dagli
inquilini) e verbale audizione testimoniale R.R. dell'8 novembre 2006).
Non rileva in concreto il fatto che al momento dell'invio delle disdette non fossero
ancora stati allestiti i piani dall'architetto, che è poi stato nel frattempo incaricato
(verbale audizione testimoniale R.R. dell'8 novembre 2006), e nemmeno che non sia
stata presentata la domanda di costruzione, non essendo in alcun modo comprovato
che i lavori prospettati non siano realizzabili o non possano essere approvati dalla
competente autorità amministrativa (TF 24 marzo 2005 4P.274/2004 vedasi a titolo
abbondanziale il doc. 3, e meglio la dichiarazione relativa
ai vincoli di destinazione della part. N. X, documento qui richiamato
d'ufficio). Da un lato trattasi infatti di normali lavori
di ristrutturazione quali la messa a norma dell'impianto elettrico, la sostituzione
degli impianti sanitari, il trasferimento dell'impianto di riscaldamento, la rimessa
a norma dell'ascensore, la sostituzione dei vetri e delle tapparelle e la riduzione
del numero dei locali per appartamento con conseguente sostituzione dei bagni e
delle cucine (verbale audizione testimoniale D.P. del 14 dicembre 2005; verbale
audizione testimoniale R.K. del 3 marzo 2006; verbale audizione testimoniale B.R.
del 3 marzo 2006 e verbale audizione testimoniale R.R. dell'8 novembre 2006). Dall'altro
è del tutto legittimo che la locatrice, prima di dare avvio alla fase di progettazione,
abbia preso atto delle procedure incoate dai diversi inquilini. Non rileva inoltre
la questione a sapere se tutti gli inquilini commerciali siano stati informati delle
intenzioni della locatrice (verbale audizione testimoniale R.R. dell'8 novembre
2006), bastando ricordare che tali conduttori sono in ogni modo tenuti a tollerare
i lavori previsti (art. 260 CO). Il fatto che a questi inquilini sarebbe stato notificato
un aumento dei canoni di locazione, quantunque non comprovato, non potrebbe di poi
qui avere valenza alcuna. Anche la mancata disdetta del contratto di locazione della custode appare giustificata, essendo del tutto legittimo
che la locatrice possa contare sulla presenza di una persona di riferimento nel
corso dei lavori. Non da ultimo anche l'intenzione di poi adeguare le pigioni in
funzione dell'investimento effettuato e delle pigioni in uso nella zona appare legittima.
Avuto riguardo ai principi suesposti il locatore è infatti
legittimato a disdire un contratto di locazione per eseguire lavori di rinnovo ed
infine locare ad una pigione superiore, nella misura in cui tale pigione non è abusiva.
Il perseguimento di un fine economico, quale in concreto l'ottimizzazione della
redditività del bene locato, non è quindi di per sé contrario alla buona fede se
in definitiva il reddito conseguito è nei limiti di quanto consentito dalla legge.
Ciò posto, nella specie nulla in atti permette di ritenere che la locatrice con
il suo agire persegua un fine illecito, avuto in particolare riguardo alle pigioni
in uso nella zona in questione, segnatamente la via Nassa, zona nella quale notoriamente
sono applicati canoni locativi di gran lunga superiori
a quelli corrisposti attualmente dagli inquilini cui è stata notificata la disdetta.
Ne discende che anche sotto questo profilo la disdetta in esame
risulta pertanto perfettamente valida.
9.a) Accertata
la validità della disdetta occorre ora verificare se
sono adempiuti i presupposti per accordare una protrazione della locazione.
L'istituto della protrazione ha per scopo di concedere al conduttore la possibilità
pratica di rimediare a determinati effetti gravosi, ossia a circostanze che si manifestano
in modo negativo su di lui a fronte dell'esigenza di trovare, prima della fine del
contratto o nel termine di preavviso, una soluzione alternativa alla locazione che
sta per concludersi (Higi, op. cit., ad art. 272
CO, N. 83; II CCA 29 ottobre
9.b) Nella
valutazione della situazione personale, famigliare e finanziaria delle parti (art.
272 cpv. 2 lett. c), gli interessi prettamente economici
del locatore non possono in alcun modo prevalere sull'interesse del conduttore alla
concessione di una proroga. Parimenti, gli interessi del locatore che ha commesso
l'errore di rilocare i locali a terze persone prima dello spirare del termine entro
il quale il conduttore avrebbe potuto richiedere la protrazione non sono preponderanti
(Lachat, op. cit, pag. 500 e segg.). Il fabbisogno del locatore (art. 272
cpv. 2 lett. d CO), anche se urgente, non impone necessariamente
l'esclusione di una proroga della locazione. Secondo le circostanze e se l'equità
lo esige, il giudice può accordare una protrazione del contratto
anche se il locatore dimostra di aver bisogno dei locali per sé o per
i suoi parenti stretti. Tale fabbisogno deve essere motivato, concreto e attuale:
segnatamente non deve essere un pretesto al fine di liberarsi del conduttore, deve
basarsi su dei fatti e non deve essere futuro ed ipotetico.
Il fabbisogno del locatore è urgente laddove, avuto riguardo all'insieme delle circostanze,
non si può ragionevolmente imporre al locatore di attendere troppo a lungo per riottenere
i locali (Lachat, op. cit., pag. 502 e segg.; Higi, op. cit., ad art.
272 CO, N. 189 segg.).
9.c) Nella
specie è stata accertata la volontà della parte locatrice di poter
disporre dell'ente locato libero da inquilini al fine di procedere alla
ristrutturazione degli appartamenti secondo i propri intendimenti. Se da un lato
l'interesse prettamente economico del locatore - peraltro del tutto legittimo -
non può configurare un motivo per cui la disdetta sarebbe contraria alle regole
della buona fede, dall'altro non può essere qualificato quale fabbisogno concreto
ed attuale tale da escludere ogni e qualsiasi protrazione
della locazione. All'atto della notifica della disdetta, la parte locatrice era infatti a conoscenza della possibilità degli inquilini
di contestare la disdetta e, rispettivamente, di postulare ed ottenere una protrazione
dei contratti di locazione. Da rilevare inoltre che la locatrice, proprio in considerazione
di tale possibilità, non si è attivata subito al fine di far allestire i progetti
e di ottenere le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità. Quanto
agli interessi dei conduttori non occorre spendere molte parole per ritenere giustificata
la concessione di una protrazione, avuto riguardo al fatto che la locazione dura
da oltre 10 anni e che comunque nello stabile si è creato
un nucleo familiare allargato, abitandovi pure i genitori della moglie e, sino al
suo decesso, pure la nonna della stessa. Nella misura in cui nelle more della procedura
dinanzi all'Ufficio di conciliazione dapprima e in questa sede in un secondo tempo
gli inquilini, di fatto, hanno tuttavia già beneficiato di una proroga che supera
addirittura la durata massima consentita dalla legge, si tratta qui semplicemente
di confermare la protrazione della locazione sino al 30 giugno 2007, la protrazione
iniziando a decorrere dalla scadenza della disdetta (art. 272b
CO).