GDL 12/30: L'onere di provare che i danni non esistevano all'inizio della locazione
spetta al locatore
Il conduttore deve restituire la cosa nello stato risultante da un uso conforme
al contratto.
Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa
e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene
subito notizia.
Ogni onere probatorio compete alla parte locatrice.
Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno in re R. / K. del 23 agosto 2007
Estratto dai considerandi
ritenuto in fatto e in diritto:
che tra le parti era in vigore un contratto
di locazione per due locali;
che la locazione è terminata il 30 maggio
che con istanza 4 luglio 2007 il locatore
chiede la liberazione a suo favore della cauzione di fr.
1'350.--, depositata su un conto, a copertura dei danni cagionati dal conduttore
nell'ente locato e più precisamente:
- ventilatore del soffitto rotto;
- danni alle lampade spot, ai cavi d'acciaio, agli attacchi alle
pa-reti e al trasformatore, ecc.;
- macchie alla moquette dei due locali;
- pareti sporche e bucate;
- interruttore regolabile rotto;
- mancata pulizia e sgombero detriti (sacchi spazzatura, sca-tole,
ecc.);
- placca di chiusura della porta d'entrata rotta;
- divano e poltrona danneggiati;
- tinteggio delle porte e dei vetri;
- danneggiamento di due ante di una porta in
legno.
che il tentativo di conciliazione è fallito
in quanto le parti non si sono presentate all'udienza;
che
che il locatore può richiedere la liberazione
a suo favore del de-posito di garanzia a compensazione di valide pretese pecuniarie
che ha nei confronti del conduttore; tra queste rientrano le spese per la riparazione
dei danni cagionati dal conduttore nell'ente locato e le spese conseguenti alla
mancata pulizia e sgombero dell'ente locato;
che, secondo l'art. 267 del Codice delle
obbligazioni (in seguito CO), il conduttore deve restituire la cosa nello stato
risultante da un uso conforme al contratto. Al momento della restituzione, il locatore
deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore
deve rispondere, dargliene subito notizia (art. 267a
CO);
che l'onere di provare che i danni non
esistevano all'inizio della locazione spetta al locatore;
che le pretese devono essere quantificate
con la presentazione di fatture o offerte in merito alle spese sostenute o da sostenere
per la riparazione dei relativi danni;
che il locatore, nella fattispecie, oltre
a non quantificare e giu-stificare l'importo della sua pretesa, non ha prodotto
alcun documento a prova di quanto indicato più sopra e in particolare il verbale
di consegna dell'ente locato e la notifica dei danni inviata al conduttore;
che in assenza di tali documenti il deposito
di garanzia non può essere liberato in quanto è impossibile determinare il valore
e la fondatezza delle pretese formulate dal locatore.