GDL 12/28: L'esistenza di un termine di preavviso di disdetta esclude la conclusione
di un contratto di locazione di durata determinata
Malgrado la conclusione di un contratto
con una durata iniziale di tre annni, un contratto di
locazione deve essere qualificato a tempo indeterminato se non è prevista espressamente
la risoluzione del contratto alla scadenza del periodo triennale.
Anzi, l'esistenza di un termine di preavviso per risolvere il contratto alla scadenza
del periodo triennale esclude che le parti abbiano voluto limitare inderogabilmente
la durata contrattuale al triennio.
Senza quindi una disdetta nei termini contrattuali o legali, il contratto inizialmente
previsto per la durata di tre anni si rinnova a tempo indeterminato.
Pretura del Distretto di Lugano in re M. / S. del 5 settembre
2007
Estratto dai considerandi
In fatto e in diritto:
1.
Il 12 dicembre
2. Con raccomandata 7 novembre 2005 l'amministrazione segnalava al signor M. di non aver ancora ricevuto alcuna disdetta scritta, ritenendo di conseguenza il contratto tacitamente rinnovato sino alla prossima scadenza di disdetta dettata dall'uso locale (doc. B). Con scritto 18 novembre 2005 la locatrice si rivolgeva al legale della parte conduttrice ribadendo che il contratto in oggetto era un contratto di durata indeterminata e dicendosi disposta ad accettare una partenza anticipata solo dietro presentazione di un subentrante solvibile (doc. 3). In data 1° dicembre 2005 avveniva la riconsegna dell'ente locato alla presenza delle parti, impregiudicato l'eventuale obbligo dell'inquilino di pagare le pigioni future o passate a dipendenza dell'esito della procedura pendente (doc. H, doc. E).
Con scritto 12 maggio 2006 il legale dei qui istanti notificava a titolo cautelativo la disdetta del contratto di locazione per il 29 settembre 2006 (doc. I).
3.
Con l'istanza in esame, preventivamente
presentata dinanzi al competente Ufficio di conciliazione che ha dichiarato la vertenza
non conciliata (doc. 1 UC), M. ha postulato di accertare
che tra le parti é venuto in essere un contratto di durata determinata, giunto a
termine in data 1° dicembre 2005, chiedendo infine la liberazione del deposito di
garanzia a loro favore. In sede di discussione la parte convenuta si è integralmente
opposta all'istanza avversaria. A suo dire
infatti il contratto sarebbe stato concluso per una durata indeterminata,
ogni modifica o disdetta dello stesso necessitando di una comunicazione scritta.
Non avendo la parte conduttrice notificato regolare disdetta
e nemmeno reperito un subentrante, la pigione andrebbe pertanto pagata sino al successivo
termine utile, il contratto es-sendosi rinnovato automaticamente. La parte locatrice
ha infine chiesto che il deposito di garanzia venga liberato
a suo favore nella misura di fr.
4.
Omissis.
5.a) La
locazione può essere a tempo determinato o indeter-minato. È a tempo determinato
se destinata ad estinguersi, senza disdetta, alla scadenza
pattuita (art. 266 CO). Le altre locazioni sono considerate a tempo indeterminato
(art. 255 CO). Giusta l'art. 266a CO nelle locazioni a tempo indeterminato
ciascuna delle parti può dare la disdetta osservando i termini legali di preavviso
(cpv. 1). Se il termine di preavviso o la scadenza di disdetta non è osservato,
la disdetta produce effetto per la scadenza successiva
(cpv. 2). Nella locazione di locali d'abitazione il termine di preavviso è di tre
mesi (art. 266c CO); si tratta di un preavviso legale minimo relativamente imperativo.
Ciò significa che le parti, contrattualmente, possono prolungare tale termine di
preavviso che tuttavia non può essere validamente abbreviato (Lachat,
Le bail à loyer, pag. 424).
I contratti di locazione rinnovabili tacitamente dopo lo scadenza di una durata
minima sono contratti di durata indeterminata (DTF
114 II 165 e riferimenti dottrinali ivi citati).
5.b) Nella
specie, a mano del testo contrattuale, si ha che le parti all'atto della sua sottoscrizione
hanno pattuito una durata iniziale della locazione di tre anni. Le
stesse hanno altresì precisato che il contratto era rinnovabile per una
durata da stabilirsi alla scadenza, ma che in ogni caso ogni modifica o disdetta
andava comunicata almeno tre mesi prima della scadenza stessa. Ciò posto, avuto
anche riguardo ai principi suesposti si deve ritenere che la clausola in questione
é sufficientemente chiara per qualificare il contratto siccome
di durata indeterminata. È inequivocabile infatti che
le parti avrebbero potuto porre fine al contratto, al più presto per la scadenza
del 30 novembre 2005, soltanto previa disdetta notificata con un preavviso di tre
mesi. In caso contrario lo stesso si sarebbe rinnovato per la durata che sarebbe
stata stabilita alla medesima scadenza. Non si può infatti
ritenere l'esistenza di un contratto di durata determinata, laddove le parti hanno
espressamente previsto il rinnovo dello stesso e la necessità di notificare una
disdetta onde porre fine alla locazione. In concreto pertanto la parte conduttrice
avrebbe dovuto notificare una disdetta scritta alla locatrice almeno entro il 31
agosto 2005. Non si spiega il motivo per cui nella specie non sia mai stata inviata
una formale disdetta, nella misura in cui già nel febbraio del
5.c) Accertato
come nella specie la locazione sia giunta a termine il
29 settembre