GDL 12/25: Contestazione di una disdetta straordinaria per motivi gravi (ammessa)
Per motivi gravi ai sensi dell'art. 266g CO la legge
intende delle circostanze eccezionali, sconosciute ed imprevedibili al momento della
conclusione del contratto, segnatamente circostanze oggettive di carattere generale
oppure motivi soggettivi riguardanti sia la persona che disdice il contratto che
la controparte. In ogni caso deve trattarsi di motivi non ascrivibili a chi pronuncia
la disdetta che rendano la continuazione del contratto
talmente insostenibile e gravosa da non essere più giustificata pur considerando
anche gli interessi della controparte.
Le legittime richieste seppur puntigliose e pignole formulate dall'inquilino
nel corso di una locazione di lunga durata non giustificano la rescissione contrattuale
per motivi gravi.
La disdetta per motivi gravi risultati poi essere inesistenti non esplica alcun effetto ed è quindi inefficace; di conseguenza
non si pone la questione a sapere se la stessa sia annullabile.
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione
Estratto dai considerandi
In fatto e in diritto:
1.
2.
In data 26 gennaio 2007 la locatrice ha notificato ai conduttori,
tramite modulo ufficiale, la disdetta del contratto di locazione con effetto a decorrere
dal 31 gennaio 2008 (doc. E e
F). In seguito alla richiesta dei conduttori, con raccomandata
5 febbraio 2007 il patrocinatore della locatrice ha motivato la disdetta adducendo
essenzialmente che i rapporti fra le parti sarebbero ormai irrimediabilmente compromessi
e tali da rendere insostenibile la continuazione della relazione contrattuale (doc. G).
2.
3.a) Il 17 febbraio 2007
i coniugi M. hanno presentato all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione
un'istanza di contestazione della disdetta, chiedendo
in via subordinata una proroga di quattro anni (doc. H).
Con raccomandata 13 marzo 2007 la parte locatrice ha presentato alla predetta autorità
una breve risposta scritta ai sensi dell'art. 28 cpv.
4 della Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazioni di locali
d'abitazione e commerciali e di affitto. In tale scritto la locatrice ha
ribadito il concetto secondo cui la notifica della disdetta sarebbe stata
dettata dall'insostenibile situazione di conflitto venutasi a creare tra le parti
a causa del comportamento tenuto dal signor M., reo - a suo dire - di aver assunto
un'attitudine deliberatamente petulante e di aver presentato negli anni all'amministrazione
del bene locato una lunga serie di lamentele completamente futili ed ingiustificate
(doc. J).
3.b) In
data 27 marzo
3.c) Con
decisione 21 agosto 2007 l'Ufficio di conciliazione ha accolto l'istanza
presentata dai conduttori annullando la disdetta del 26 gennaio 2007, ritenendola
abusiva ai sensi dell'art. 271a cpv. 1 lett. a CO, poiché avvenuta come ritorsione
alle legittime pretese sollevate dagli inquilini (doc. B).
4.a) Contro
la predetta decisione la locatrice è insorta con istanza
21 settembre 2007, postulando che venga accertata la validità della disdetta notificata
ai conduttori il 26 gennaio
4.b) In
sede di risposta, i convenuti hanno postulato le reiezione
dell'istanza in esame, adducendo in primis che tale disdetta sarebbe inefficace,
le condizioni previste dall'art. 266g CO non essendo rispettate. In via subordinata,
parte convenuta ha richiesto l'annullamento della disdetta in virtù dell'art. 271a
cpv. 1 lett. a CO, sostenendo che la disdetta non costi-tuirebbe
altro che un atto di ritorsione alle pretese fatte valere in maniera legittima dagli
inquilini. In via ancor più subordinata, la parte convenuta ha chiesto l'annullamento
della disdetta ex art. 271 CO, siccome contraria alle
regole della buona fede poiché fondata su dei motivi pretestuosi.
Nella denegata ipotesi in cui la richiesta dell'istante venisse
accolta, i convenuti da ultimo hanno postulato una protrazione di 4 anni del contratto
di locazione giusta gli art. 272 segg. CO.
4.c) Omissis.
5.
Omissis.
6.a) Per
l'art. 266g cpv. 1 CO ciascuna delle parti può, per motivi
gravi che le rendano insopportabile l'adempimento del contratto di locazione, dare
la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi.
La norma concretizza il principio della
clausula rebus sic stantibus; in altri termini
la legge concede ad entrambi i partners contrattuali
la possibilità, eccezionale, di disdire anzitempo la locazione qualora intervenisse
un considerevole mutamento delle circostanze non prevedibile al momento della conclusione
del contratto (Higi, Zürcher
Kommentar, N. 6 ad art. 266g CO;
Zihlmann, Das Mietrecht,
Zurigo 1995, pag. 108). Per "motivi gravi" la legge intende delle circostanze eccezionali,
sconosciute ed imprevedibili al momento della conclusione
del contratto, laddove può trattarsi sia di circostanze oggettive di carattere generale,
ma anche di motivi soggettivi riguardanti sia la persona che disdice il contratto
che la controparte, ma deve in ogni caso trattarsi di motivi non ascrivibili a chi
pronuncia la disdetta (Higi, op. cit., N. 36
segg. ad art. 266g CO) che rendano la continuazione del contratto talmente insostenibile
e gravosa da non essere più giustificata pur considerando anche gli interessi della
controparte (I CCTF 24 ottobre
La questione di sapere se siano sopraggiunte circostanze che rendano insopportabile
la continuazione del contratto alla parte che recede deve essere valutata alla luce
delle circostanze del caso concreto, assumendo a norma tanto il diritto quanto l'equità
(art. 4 CC). Il giudice deve ponderare i motivi addotti
con il principio pacta sunt
servanda, con quello della sicurezza del diritto e con
l'interesse della controparte a mantenere il contratto (I CCTF 31 luglio
6.b) Nel
caso di specie è d'uopo rilevare che la parte locatrice con raccomandata 5 febbraio
Orbene, corrisponde sicuramente al vero che agli atti vi sono innumerevoli scritti
inviati dal sig. M. alle diverse amministrazioni del bene locato che si sono avvicendate
nel corso degli anni (se ne contano 37 doc. N e segg.). Questi vanno però collocati su un asse temporale che
copre ben 24 anni di locazione. Ragionando in questi
termini, la questione si riduce notevolmente: facendo
una media si ottiene infatti che il conduttore si è rivolto agli amministratori
meno di due volte all'anno.
Per quanto attiene invece all'asserita infondatezza delle lamentele sollevate
dal signor M., nulla in atti permette di ritenere che le richieste dell'inquilino
fossero meramente pretestuose. A mano dei singoli scritti versati agli atti, basti
qui osservare che le richieste dell'inquilino, ad ogni
buon conto, non erano sprovviste di qualsiasi fondamento giuridico, ritenuto che
le stesse rappresentavano una notifica di difetti ai sensi degli art. 259 segg.
CO, cui peraltro la locatrice ha quasi sempre dato seguito (doc. N e segg.).
Il qui convenuto non può quindi certamente essere accusato di aver assunto nei confronti
di parte locatrice un'attitudine insolente o vessatoria, avendo semplicemente formulato
delle legittime pretese, fossero anche state pignole
o puntigliose (Barbey, Protection
contre les
congés concernant les
baux d'habitation
et de locaux commerciaux,
pag. 181).
Nel merito delle richieste evocate dalla locatrice a sostegno
della propria tesi deve valere quanto segue. A fronte dello scritto 11 maggio
1984 del conduttore (doc. N), la parte locatrice con
scritto del 5 giugno 1984 confermava di aver dato seguito alle richieste dell'inquilino
(doc. O). Anche la richiesta
formulata con lettera dell'8 agosto 1984 (doc. R) risulta essere stata esaudita dalla locatrice, laddove
peraltro appare evidente come il conduttore, che peraltro già provvede al pagamento
di ogni singolo bucato, non debba versare un ulteriore importo al fine di aprire
lo sportello della lavatrice. Ma anche le altre pretese
non possono qui qua-lificarsi quali pretestuose, trattandosi come detto di semplici
notifiche di difetti ai sensi di legge. Aggiungasi inoltre
che anche la questione relativa al pagamento della tv via cavo non appariva del
tutto priva di ogni e qualsiasi fondamento (doc. GG e segg.).
Ora, di fronte ad una situazione di questo genere risulta
pacifico che il comportamento assunto dal conduttore non ha raggiunto un'intensità
ed una gravità tali da creare la profonda inimicizia necessaria per giustificare
una disdetta ex art. 266g CO (Higi, op. cit.,
N. 49 ad art. 266g CO). Occorre infatti notare come delle
semplici diver-genze d'opinione tra le parti non possano costituire dei motivi gravi
ai sensi dell'art. 266g CO. A ciò si aggiunga che nel
caso concreto il locatore è una persona giuridica che per giunta si avvale della
collaborazione di amministrazioni specializzate, per cui occorre ancora maggiore
prudenza prima di poter ritenere una frattura nei rapporti con gli inquilini talmente
profonda ed insanabile da rendere insostenibile ed ingiustificata
la continuazione del rapporto contrattuale (SJZ 1966, pag. 14). Ne discende
che i motivi addotti dall'istante a sostegno della disdetta non possono qualificarsi
quali motivi gravi ai sensi della prefata norma tali da giustificare la rescissione
del rapporto di locazione in essere fra le parti.
Alla luce di quanto sopra la disdetta del 26 gennaio 2007
risulta essere inefficace.
7.
Omissis.
8.a) Circa
la questione a sapere se una disdetta notificata in applicazione dell'art. 266g CO sia annullabile basti ricordare che soltanto una
disdetta formalmente e materialmente valida può eventualmente essere annullata giusta
gli art. 271 e 271a CO. Di conseguenza se una disdetta
è stata notificata sulla base di gravi motivi esistenti,
difficilmente la stessa potrà risultare contraria alla buona fede. In questi termini
l'applicazione delle norme di cui agli art. 271 e 271a CO è quindi limitata e si
riferisce non tanto alla giustificazione alla base della disdetta stessa, quanto
all'attitudine del locatore e allo scopo che persegue con la notifica della rescissione
contrattuale. Di contro se gli asseriti gravi motivi risultano essere
inesistenti, la disdetta non esplica alcun effetto e risulta essere inefficace e,
di conseguenza, non si porrà la questione a sapere se la stessa sia annullabile
(Wessner, La résiliation
du bail à
loyer pour justes motifs
in 10e Séminaire sur le
droit du
bail, Neuchâtel 1998, Lachat, op.
cit., pag. 702, BSK OR I Weber, art. 266g CO, N 7,
Higi, op. cit., N. 72 ad art. 266g CO).
8.b) Ciò
posto, nella misura in cui in concreto è già stato accertato che i motivi alla base
della disdetta non possono qualificarsi quali gravi motivi ai sensi dell'art. 266g CO, non si pon mente di
verificare se la disdetta in esame sia annullabile, la stessa essendo in ogni modo
priva di effetti giuridici e dovendo essere dichiarata inefficace (DTF 121
III 156).