GDL 12/21: La riduzione di pigione in caso di difetti del bene locato deve
corrispondere alla diminuzione effettiva nell'uso della stessa cosa
locata
In caso di difetti del bene locato, il conduttore ha diritto
ad una riduzione anche se il locatore si è prontamente attivato nella ricerca
di soluzione e di rimedi (in casu: infiltrazioni e umidità
nel bene locato).
La riduzione di pigione deve avvenire di principio in forma proporzionale, paragonando
l'uso "difettoso" del bene locato rispetto alla situazione esenti
da difetti.
La riduzione di pigione può ma non deve essere richiesta a
partire dall'effettiva conoscenza del difetto da parte del locatore, potendo
l'inquilino rinunciare ad una retroattività delle proprie pretese.
Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio in re B. / M. del 18 gennaio 2007
Estratto dai considerandi
In fatto e in diritto:
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che tra
i proprietari e i conduttori veniva sottoscritto in data 25 agosto 2003 un contratto
di locazione avente per oggetto l'appartamento di 4 ½ locali al primo piano di uno
stabile. La locazione prendeva inizio il 1° settembre 2003 con prima scadenza al 31 agosto 2004 e riconduzione tacita annuale. La pigione
veniva fissata in fr. 1'369.55
mensili, comprendente l'acconto di riscaldamento (fr.
110.--), l'acconto spese accessorie (fr. 122.--) e il
canone radio TV (fr. 25.55).
Veniva, altresì, stipulato un contratto di locazione per il garage con un canone
mensile di fr.
100.--.
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che con
raccomandata 23 marzo 2006, dopo una precedente reclamazione
verbale risalente ad alcune settimane prima, i conduttori notificavano al rappresentante
dei proprietari la presenza di una macchia di umidità, maleodorante e ammuffita,
sul muro del bagno e del WC ospiti. Visto il notevole danno provocato dall'umidità i conduttori chiedevano un rapido intervento da
parte del locatore;
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che mediante
una seconda raccomandata del 4 ottobre 2006 gli istanti comunicavano all'amministrazione
dell'immobile la comparsa di ulteriori macchie di umidità e muffa nel locale WC.
A detta degli inquilini anche altri appartamenti dell'immobile avrebbero il medesimo
problema di umidità. Secondo loro tali inaccettabili disagi avrebbero reso inagibili
i due locali.
I conduttori hanno lamentato inoltre il cattivo funzionamento dei radiatori dell'appartamento.
Gli istanti fissavano un termine al 27 ottobre 2006 per sanare i difetti notificati,
scaduto il quale avrebbero proceduto al deposito della
pigione di novembre e postulato una riduzione della pigione;
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che l'amministrazione
dell'immobile l'8 novembre 2006 comunicava agli inquilini quanto eseguito in merito
alla perdita d'acqua nei bagni.
In particolare mediante una riparazione sul tetto, la posa
di un essiccatore ad assorbimento ai piani superiori e l'esecuzione di alcuni buchi
di rilevo nei vari bagni. Veniva inoltre convocato sul
posto uno specialista per la ricerca del punto di rottura delle tubazioni. Seguiva
la riparazione del bagno ritenuta l'origine delle infiltrazioni
di umidità.
Il rappresentante del locatore concludeva precisando
che il tecnico sanitario aveva provveduto allo spurgo del riscaldamento il 17 ottobre
2005;
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che i conduttori
depositavano sul conto bancario dell'Ufficio di conciliazione la pigione del mese
di novembre (fr. 1'369.55) e quella del mese di dicembre
2006 (fr. 1'369.55), per un totale di
fr. 2'739.10. Va
rilevato che essendo stata erroneamente versata anche all'amministrazione quest'ultima
pigione, il deposito per dicembre veniva considerato
quale pigione per il mese di gennaio 2007;
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che convocate
le parti alla seduta del 12 dicembre 2006, la parte istante richiedeva l'eliminazione
del difetto e una proporzionale riduzione della pigione mensile, dalla messa in
mora sino al ripristino dei difetti;
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che la
parte convenuta, da parte sua, contestava l'accusa di non essersi occupata del problema
ed elencava le riparazioni eseguite: quella del tetto (fattura G., doc. 2) e gli
interventi delle ditte B. (doc. 3) e
D.S. (doc. 4).
A mente dell'amministrazione il danno è stato trovato unicamente in data 6 ottobre
2006 da parte di una ditta che ha esperito una serie di rilevamenti per il monitoraggio
rispettivamente la definizione del punto di rottura delle
tubazioni (doc. 1).
La parte convenuta assicurava inoltre che le opere di tinteggio
verranno eseguite ancora prima di Natale;
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che vista
l'impossibilità di raggiungere un'intesa codesto Ufficio di conciliazione è competente
a dirimere la vertenza ai sensi dell'art. 6 lett. d della Legge cantonale in materia
di locazione e affitto e a emanare una decisione formale;
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che l'art.
259a CO elenca i diritti del conduttore in caso di difetto dell'ente locato sopraggiunti
nel corso della locazione. In particolare egli ha il diritto di chiedere: l'elimi-
nazione del difetto (art. 259b-259c CO); la riduzione proporzionale del corrispettivo
(art. 259d CO); il risarcimento dei danni (art. 259e CO); l'assunzione della lite
contro un terzo (art.
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che a mente
dell'art. 259g CO il conduttore di un immobile, se esige la riparazione del difetto
da parte del locatore, deve fissargli per iscritto un congruo termine e può avvertirlo
che, scaduto infruttuosamente questo termine, depositerà presso un ufficio designato
dal Cantone le pigioni che giungeranno a scadenza;
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che dalla
documentazione prodotta emerge che i conduttori hanno fissato alla parte locatrice,
in data 4 ottobre 2006, un termine sino al 27 ottobre 2006 per prendere provvedimenti
atti a riparare il difetto riscontrato nell'immobile. Non avendo il locatore provveduto
all'eliminazione del difetto, i conduttori hanno proceduto al deposito delle pigioni
di novembre e dicembre 2006;
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che in
data 6 novembre 2006 è stata introdotta allo scrivente Ufficio un'istanza di convalida
di deposito ai sensi dell'art. 259h CO;
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che dai
rilevamenti effettuati da parte di una ditta (doc. 1) emerge che lo stabile, in
particolare l'appartamento al quarto piano, presenta alcune avarie del circuito
sanitario (rotture di tubazioni) che origina una propagazione dell'umidità nei vari piano dello stabile, in primis nei servizi bagno/doccia/WC
dei piani inferiori e dunque dell'appartamento locato;
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che il
locatore ha sempre riconosciuto l'esistenza di un difetto dell'ente locato ritenuti
i suoi tentativi, inizialmente infruttuosi, di risolvere la problematica dell'umidità.
Dopo le riparazioni effettuate sul tetto dello stabile, l'origine del danno è stata
individuata, sempre secondo il locatore, unicamente in data 6 ottobre 2006 (perizia
tecnica). Il danno veniva riparato l'11 ottobre 2006.
Il pittore incaricato del ritinteggio delle pareti danneggiate
ha eseguito il lavoro il 19 dicembre 2006;
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che ai
sensi dell'art. 259d CO se il difetto pregiudica o diminuisce l'idoneità della cosa
all'uso cui è destinata, il conduttore può pretendere una riduzione proporzionale
del corrispettivo a partire dal momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del
difetto (di persona o su segnalazione del conduttore) fino all'eliminazione del
medesimo. A seconda delle circostanze il conduttore può
quindi pretendere una riduzione retroattiva della pigione:
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che viste
le circostanze dei cui sopra si ritiene giustificata una riduzione del canone a
partire dal mese di marzo 2006 sino alla fine del mese di dicembre 2006;
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che per
il calcolo della riduzione della pigione si procede secondo il metodo proporzionale:
si paragona l'uso attuale dell'ente locato in presenza di difetti con l'uso cui
è destinato conformemente al contratto, vale a dire in assenza degli accertati difetti.
In altre parole, si tratta di ridurre la pigione nella misura corrispondente alla
diminuzione effettiva dell'uso della cosa (Lachat,
Le bail à loyer, pag. 196);
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che a mente
del presente Ufficio e in considerazione della dottrina e della giurisprudenza in
materia si ritiene giu-stificata una riduzione della pigione nella misura del 25
%.