GDL 12/20: In caso di difetto del bene locato, al locatore deve essere impartito
un termine congruo per risolverli
La richiesta degli inquilini che assegna pochissimi giorni al locatore per risolvere
un nuovo difetto del bene locato non ossequia i disposti degli art. 259 e segg.
CO.
Oltretutto, gli inquilini non possono depositare le pigioni prima che il termine
assegnato al locatore sia trascorso, indipendentemente dalle effettive intenzioni
del locatore (che in casu è comunque intervenuto).
L'attribuzione di un termine al locatore per risolvere eventuali difetti del bene
locato deve essere chiara e contenere la diffida di un successivo deposito delle
pigioni in caso di inadempimento.
Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio
in re R. / H. del 18 luglio 2006
Estratto dai considerandi
In fatto e in diritto:
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che tra
il signor R., proprietario ed i signori H., conduttori è stato sottoscritto in data
6 giugno 2005 un contratto di locazione avente per oggetto l'appartamento di 3 locali
al terzo piano dello stabile denominato "Casa R.".
La locazione ha avuto inizio il 1° luglio 2005 con durata determinata scadendo
la stesso inderogabilmente il 30 giugno 2006.
-
che all'atto
della firma del contratto il proprietario si impegnava ad installare nell'appartamento
una stufa a nafta nel corso del mese di novembre.
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che con
scritto del 23 settembre 2005 gli inquilini ricordavano al proprietario l'impegno
di installare la stufa per il 1° novembre. Con successiva lettera del 6 ottobre
-
che con
invio raccomandato del 28 novembre 2005 il proprietario invitava gli inquilini a
volergli permettere l'accesso all'appartamento onde poter finalmente installare
la stufa a nafta.
-
che ancora
con scritto del 22 gennaio 2006 gli istanti sollecitavano l'istallazione della stufa.
A margine di tale scritto prendeva posizione il proprietario
il quale evidenziava come la stufa era in loco e la mancata installazione fosse
da attribuire unicamente all'assenza degli inquilini e dunque all'impossibilità
di accedere all'appartamento per l'instal-lazione della stessa.
-
che contestando
recisamente tale scritto, in particolare le affermazioni circa il fatto che gli
stessi inquilini si fossero resi irreperibili, con lettera raccomandata del 23 febbraio
2006 gli inquilini fissavano al proprietario un termine al 28 febbraio 2006 per
la posa della stufa nell'appartamento autorizzando nel contempo il proprietario
ad accedere ai locali mediante la chiave ancora in suo possesso e minacciando altresì
il deposito della pigione presso l'Ufficio di conciliazione in caso di mancato rispetto
del termine assegnato.
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che in
data 6 marzo 2006 il proprietario comunicava agli inquilini l'avvenuta posa della
stufa.
-
che in
data 7 febbraio 2006 i conduttori versavano la pigione del corrispondente mese sul
conto dell'Ufficio di conciliazione. Alla stessa hanno fatto seguito i versamenti
delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2006.
-
che con
istanza del 17 maggio
-
che la
competenza di questo Ufficio a dirimere la vertenza discende dall'art. 6d della
Legge cantonale in materia di locazione e affitti.
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che giusta
l'art. 259a CO, se sopravvengono difetti della cosa che non gli sono imputabili
né sono a suo carico, oppure se è turbato nell'uso pattuito, il conduttore può esigere
dal locatore tra le altre cose l'eliminazione del difetto e una riduzione proporzionale
del corrispettivo.
Il conduttore che esige la riparazione del difetto da parte del locatore deve
fissargli per scritto un congruo termine e può avvertirlo che scaduto
infruttuosamente questo termine depositerà presso un ufficio designato dal Cantone
le pigioni che giungeranno a scadenza (art. 259g CO).
Le pigioni depositate sono tuttavia devolute al locatore se il conduttore non
fa valere innanzi all'autorità di conciliazione entro 30
giorni dalla scadenza della prima pigione depositata le proprie pretese contro il
locatore (art. 259h cpv. 1 CO).
-
che nell'evenienza
concreta con scritto raccomandato del 23 febbraio 2006 gli inquilini diffidavano
il proprietario a voler installare la stufa a nafta entro e non oltre il 28 febbraio
2006. Il proprietario dal canto suo vi provvedeva immediatamente dando conferma
dell'avvenuta istallazione il 6 marzo successivo.
-
che il
7 febbraio 2006 gli inquilini depositavano sul conto dello scrivente Ufficio la
pigione del mese di febbraio; essi tuttavia omettevano nei successivi 30 giorni
di inoltrare la relativa istanza all'Ufficio di conciliazione. L'istanza
è infatti pervenuta solo il 16 maggio 2006, dopo che sul conto erano già state depositate
ben 4 pigioni.
-
che stando
così le cose l'istanza risulta intempestiva e di conseguenza in applicazione all'art.
259h CO, le pigioni depositate devono essere liberate a favore del proprietario.
-
che nella
loro istanza gli inquilini postulano una riduzione del 50 % del canone di locazione
dovuto per il periodo novembre 2005-febbraio
L'art. 259d CO prevede infatti che se il difetto pregiudica
o diminuisce l'idoneità della cosa all'uso cui è destinata, il conduttore può pretendere
una riduzione proporzionale del corrispettivo a partire dal momento in cui il locatore
ha avuto conoscenza del difetto e fino all'eliminazione del medesimo.
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che nella
fattispecie il proprietario alla firma del contratto di locazione si è impegnato
a fornire una stufa a nafta "a novembre" senza tuttavia specificare la data in cui
l'installazione sarebbe avvenuta. Con scritto del 6 ottobre 2005 gli inquilini a
causa di un repentino abbassamento della temperatura chiedevano l'installazione
della stufa già a far tempo dal 1° novembre, domanda
alla quale il proprietario non ha neppure risposto.
Da notare che già da inizio ottobre al proprietario era comunque noto che i conduttori
nel corso del mese di novembre sarebbero partiti per Davos
(doc. 4a). Con scritto del
28 novembre 2005 ai conduttori il proprietario testualmente afferma "volevo già da
settimane fornirle la stufa per il riscaldamento ma purtroppo lei e la sua convivente
siete da settimane irreperibili" (doc. 3a).
Nondimeno nelle proprie osservazioni all'istanza, il
locatore conferma che gli inquilini erano presenti nel Comune di C. sino a metà
novembre. Non risulta peraltro che prima del 28 novembre
2005, il proprietario abbia contattato gli inquilini ancora presenti nel Comune
di C. onde poter accedere all'ente locato per posare la stufa. Poco credibile quindi
l'affermazione secondo la quale già da settimane il proprietario volesse fornire
la stufa. Alla luce di quanto precede, legittimo è quindi chiedersi se all'occorrenza
il comportamento assunto dal proprietario sia conforme alla buona fede e non costituisca
un abuso di diritto. Infatti il manifesto abuso del proprio
diritto non è protetto dalla legge (art. 2 CCS).
La questione può tuttavia rimanere irrisolta stante come gli inquilini stessi
allo scritto del proprietario del 28 novembre 2005 hanno
reagito solo nel corso del mese di gennaio 2006 ed hanno autorizzato l'accesso ai
locali solo con scritto del 23 febbraio 2006. Evidentemente nell'impossibilità di
accedere ai locali anche l'impegno assunto dal proprietario
diveniva irrealizzabile.
La domanda di riduzione deve di conseguenza essere respinta.