GDL 12/18: Il mantenimento di una determinata temperatura interna al bene locato costituisce una qualità promessa del bene locato soltanto se espressamente prevista a contratto

Art. 259 e segg. CO

In difetto di una speciale pattuizione contrattuale, un eccessivo surriscaldamento dei locali affittati non costituisce un difetto del bene locato se gli impianti di ventilazione/climatizzazione funzionano regolarmente.

E' compito della parte conduttrice, realizzando a propria discrezione la ripartizione dei locali interni del bene locato, verificare preliminarmente se tale disposizione risulta compatibile con l'impianto di ventilazione/climatizzazione esistente in loco.

Ufficio di conciliazione di Bellinzona in re C. / C. del 17 giugno 2008

Estratto dai considerandi

In fatto e in diritto:

 

-          In data 9-16 luglio 2003 le parti, tramite i loro rispettivi rappresentanti, hanno sottoscritto un primo contratto di locazione relativo ad una superficie di 1'100 mq destinata ad uso uffici e cancelleria al IV° piano di uno stabile a B., così come una superficie di 102 mq al piano interrato dello stesso stabile destinata ad uso deposito e archivio. La pigione veniva fissata in fr. 231'730.-- annui, oltre spese accessorie, pagabili in rate trimestrali;

 

-          In data 24/30 gennaio 2006 le parti sottoscrivevano un secondo contratto di locazione relativo ad una superficie di 558 mq destinata ancora ad uso uffici al II° piano dello stesso stabile per una pigione annua di fr. 128'340.--, oltre spese accessorie, pure pagabile trimestralmente;

 

-          Ambedue i contratti di locazione riguardano la sede del nuovo T.

 

-          Con lettera 29 marzo 2007 la conduttrice lamentava all'indirizzo della rappresentante della locatrice una temperatura troppo elevata durante il periodo estivo dei locali siti al IV° piano. Secondo la conduttrice già in occasione dei mesi estivi dell'anno precedente la temperatura elevata riscontrabile negli uffici del IV° piano aveva dato adito a molte lamentele per disagi da parte dei dipendenti del T. Di conseguenza, con la citata lettera, in vista dell'estate 2007, la conduttrice fissava alla rappresentante della locatrice un termine scadente il 12 aprile 2007, entro il quale indicare quali misure o provvedimenti tecnici avrebbe inteso adottare per garantire una temperatura adeguata nei locali del IV° piano anche durante l'estate.

 

-          Con scritto 25 aprile 2007 la conduttrice, nonostante alcuni interventi giudicati insufficienti della locatrice, rinnovava la richiesta di garantire una climatizzazione adeguata dei locali e a questo scopo fissava alla locatrice un termine scadente il 1° giugno 2007, trascorso infruttuoso il quale avrebbe depositato la pigione ai sensi dell'art. 259a cpv. 2 CO.

 

-          Nel frattempo la locatrice provvedeva ad un potenziamento delle prestazioni dell'impianto di climatizzazione, senza tuttavia soddisfare le aspettative della conduttrice, la quale con scritto 4 giugno 2007, ritenuto il persistere di una temperatura insopportabilmente alta, informava di aver proceduto al deposito della pigione. Il deposito veniva effettuato con valuta 26 giugno 2007 relativamente alle pigioni previste da entrambi i contratti di locazione (II° e IV° piano).

 

-          Nello stesso periodo la locatrice cercava in diversi modi di potenziare ulteriormente l'impianto di climatizzazione, indicando altresì le regole per un corretto uso e funzionamento dell'impianto per garantire il risultato auspicato dalla conduttrice.

-          Il 20 giugno 2007 la conduttrice incaricava la SUPSI di monitorare le temperature in alcuni vani dell'ente locato durante il periodo estivo e più precisamente tra il 21 giugno e il 17 agosto 2007. In particolare i tecnici della SUPSI posarono degli apparecchi di misurazione all'interno degli uffici 420, 423 e 427. Un quarto apparecchio veniva invece posizionato all'esterno dello stabile. I risultati di questo monitoraggio sono contenuti nel rapporto SUPSI del 6 settembre 2007 (doc. 20) dal quale emerge come alcuni giorni tra la metà del mese di luglio e la fine del periodo di misurazione, la temperatura interna degli uffici oggetto di controllo aveva talvolta raggiunto picchi di temperatura di oltre 25-26° C. Secondo questo rapporto la temperatura ambientale interna in un luogo di lavoro ad uso ufficio, è da ritenersi ottimale quando si aggira sui 23° C e non supera i 25° C. Su queste basi il rapporto SUPSI concludeva dunque per l'inadeguatezza delle condizioni termoigrometriche estive all'interno dei locali considerati.

 

-          Con lettera 31 gennaio 2008 del rappresentante legale della conduttrice apprendiamo che prima della locazione nei locali siti al IV° piano l'impianto di climatizzazione non era completo, mentre nei locali siti al II° piano non era installato alcun impianto. Questo è stato installato solo in un secondo tempo dalla conduttrice che ha altresì provveduto ad allacciarlo all'impianto centralizzato.

 

-          Con memoria scritta prodotta all'udienza per la discussione, la locatrice – che sembra non contestare le risultanze del rapporto SUPSI – contesta l'esistenza di un difetto ai sensi di legge ritenuto che il contratto di locazione non prevede la climatizzazione dei locali, e in particolare non garantisce negli stessi in alcun modo una determinata soglia massima di temperatura anche in situazioni climatiche esterne di particolare calura. D'altro canto, sempre a mente della locatrice, l'impianto di climatizzazione funziona a regola d'arte e in particolare garantisce una differenza (delta) variabile da 6° a 8° C, tra la temperatura interna e quella esterna. Sempre la locatrice assevera inoltre come le diverse modifiche e ampliamenti adottati dalla conduttrice all'impianto di climatizzazione, così come la modifica della ripartizione interna dei locali, sarebbero altrettante cause dell'impossibilità di un rinfrescamento omogeneo dell'aria in tutti i locali e conclude rilevando che per quanto riguarda i locali al II° piano, oggetto del secondo e distinto contratto di locazione, l'impianto di raffrescamento è stato installato dalla conduttrice.

 

-          Per quanto ancora di pertinenza, la locatrice rileva altresì l'irregolarità del deposito della pigione, pari a fr. 39'510.--, oggetto del secondo contratto di locazione siccome nessuna notifica di difetto, né diffida ai sensi dell'art. 259g cpv. 1 CO ha preceduto il deposito.

 

-          Visto quanto precede quest'Ufficio considera a giusta ragione che il deposito di fr. 39'510.-- relativo alla pigione degli uffici siti al II piano, oggetto del contratto 24-30 gennaio 2006, non sia avvenuto regolarmente nel rispetto della procedura. In particolare, il deposito non è stato preceduto da specifica e formale notifica di difetto e dalla diffida come previsto dall'art. 259g cpv. 1 CO. Infatti, lo scritto 25 aprile 2007 (allegato 6 all'istanza) che rimanda alle precedenti lamentele, notifica unicamente asseriti difetti riconducibili ai locali siti al IV° piano dello stabile (in particolare allegato 4 all'istanza), oggetto del primo contratto di locazione. Di conseguenza l'importo di fr. 39'510.--, relativo alla pigione degli uffici siti al II° piano, depositato dalla conduttrice dovrà essere liberato in favore della locatrice.

 

-          Per quanto riguarda la lamentela di una calura eccessiva durante il periodo estivo nei locali situati al IV° piano, quest'Ufficio ritiene di non avere elementi per concludere all'esistenza di un difetto ai sensi dell'art. 259d CO.

 

-          Infatti, il contratto di locazione non garantisce una prestazione particolare circa il raffreddamento dei locali in occasione di giornate particolarmente torride quali quelle delle ultime estati. A questo riguardo, il contratto di locazione indica in termini estremamente generici, al pto. 4.4., e solo tra le spese accessorie, l'esistenza eventuale di un impianto di climatizzazione e aerazione e, in particolare, non indica né tantomeno garantisce prestazioni particolari oltre quelle di un normale funzionamento di un impianto di climatizzazione. Non vi è dunque motivo per scostarsi dalla pertinente osservazione della locatrice secondo cui in sé e per sé l'impianto di climatizzazione funziona correttamente: ossia non è difettoso.

 

-          D'altro canto anche la conduttrice non si lamenta del cattivo funzionamento dell'impianto, ma del fatto che, nonostante il funzionamento dell'impianto, durante alcune ore di alcuni giorni estivi la temperatura interna superi i 25° C. Questa situazione però si presenta unicamente in occasione di elevati picchi della calura esterna (rapporto SUPSI).

 

-          Come detto però nel contratto di locazione non è stata prevista una garanzia di risultato. Il contratto non prevede infatti la garanzia che la temperatura interna sia sempre costante, per esempio di 23°-25° C (senza considerare inoltre che secondo alcune ricerche l'equilibrio termico del corpo umano è garantito fino alla temperatura dell'aria ambiente di 27°-29° C), durante l'intera giornata lavorativa e durante l'intera estate, anche in occasione delle ore più calde, in tutti i locali anche quelli più esposti al sole.

 

-          Concretamente i picchi di temperatura interna superiori ai 25° C si avverano infatti in corrispondenza di altrettanti picchi della temperatura esterna superiori ai 32°-34° C; ossia si riscontrano in situazioni di particolare calura esterna, durante alcune ore della giornata e nei locali più esposti (rapporto SUPSI).

 

-          In conclusione, ritenuto come il contratto di locazione non fornisce garanzie specifiche di una costante temperatura interna anche in caso di situazioni esterne torride, la situazione concreta dei lamentati disagi deve essere valutata per rapporto a quelle riscontrabili di norma in altri stabili ad uso ufficio in analoghe situazione climatiche. Orbene, su queste basi i disagi lamentati dalla conduttrice non hanno nulla di straordinario né per intensità, né per durata, ma corrispondono a quelli che tutti devono sempre affrontare in analoghe situazioni locative e lavorative durante i giorni più torridi dell'estate.

 

-          Visto quanto precede quest'Ufficio decide di respingere interamente l'istanza anche per quanto riguarda gli asseriti difetti e il conseguente deposito della pigione di fr. 72'757.05, relativi ai locali del IV° piano oggetto del primo contratto di locazione. Di conseguenza, non ravvisando un difetto ai sensi di legge, non si avvera necessario approfondire la questione a sapere se e in che misura sarebbe data una responsabilità della conduttrice per essere intervenuta nella ristrutturazione interna dei locali e nell'ampliamento dell'impianto di climatizzazione.