GDL 12/15: Una disdetta straordinaria dell'inquilino per un grave difetto del bene locato non può trasformarsi in una disdetta ordinaria del contratto di locazione

Art. 259b CO

La presenza di macchie di muffa persistenti nel bene locato non giustifica normalmente l'invio di una disdetta con effetto immediato da parte dei conduttori.

L'inefficacia di una disdetta immediata non permette la sua conversione in una disdetta ordinaria del contratto di locazione per la più prossima scadenza.

Per i mesi intercorsi fra la manifestazione del fenomeno della muffa e la sua eliminazione a cura del locatore si giustifica una riduzione di pigione del 25 % a causa dell'estesa diffusione del fenomeno.

Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona in re L. / R. dell'11 ottobre 2007

Estratto dai considerandi

1.      In data 22 marzo 2004 le parti firmavano un contratto di locazione relativo ad un appartamento di 5 locali sito al piano terra dello stabile denominato S.

Il canone di locazione mensile veniva fissato a fr. 1'300.--, oltre spese accessorie. La locazione iniziava il 1° aprile 2004 per una durata indeterminata, il contratto potendo essere disdetto con preavviso di tre mesi alla scadenza del 31 marzo di ogni anno la prima volta il 31 marzo 2007.

Durante il dicembre 2006 i conduttori hanno iniziato a lamentare la presenza di macchie di muffa che non riuscivano a sopprimere con normali interventi di pulizia. Di conseguenza con lettera 15 gennaio 2007, i conduttori formalizzarono la segnalazione e pretendevano dalla locatrice l'adozione dei necessari lavori di isolazione e altro ai fini della soppressione definitiva del difetto. In quella occasione i conduttori minacciarono pure di disdire il contratto di locazione ai sensi dell'art. 259b lett. a CO.

Alla segnalazione scritta dei conduttori seguì uno scambio di corrispondenza, alcune visite del rappresentante della locatrice, nonché sopralluoghi di ditte specializzate (pittori e/o falegnami).

Nel frattempo tuttavia la presenza di muffa nell'appartamento persisteva, anche perché nonostante le ricerche, le ditte incaricate dalla locatrice non riuscivano a identificarne la causa (carente isolazione delle finestre oppure carente isolazione della soletta del garage seminterrato sottostante l'appartamento).

 

2.      In data 10 luglio 2007 i conduttori intimavano alla locatrice la disdetta del contratto di locazione per il termine del 30 settembre 2007 ai sensi dell'art. 259b lett. a CO a motivo della continua presenza di muffa.

Con istanza 12 luglio 2007, la locatrice contestava innanzi allo scrivente ufficio la disdetta 10 luglio 2007 (inc. N. 62-07) siccome prevista per una scadenza - il 30 settembre 2007 - che non è quella prevista dal contratto di locazione (31 marzo).

Con istanza 21 agosto 2007, i conduttori chiedevano a questo ufficio di accertare la validità della disdetta 10 luglio 2007 con effetto per la scadenza quivi prevista del 30 settembre 2007 e, in via subordinata, (i) di ordinare alla locatrice la soppressione del difetto, (ii) di concedere una riduzione del 25 % della pigione (con effetto dal mese di gennaio 2007 fino a soppressione del difetto, (iii) e di condannare la conduttrice al risarcimento del danno (inc. N. 74-07).

In data 23 agosto 2007 veniva decisa la congiunzione delle procedure, mentre l'udienza per la discussione ha avuto luogo il 13 settembre 2007. In quella occasione le parti si sono confermate nelle loro rispettive allegazioni e in particolare hanno chiesto entrambe di respingere l'istanza avversaria.

Le parti concordano sull'esistenza del difetto lamentato dai conduttori, costituito della presenza di muffa, che peraltro trova conferma nei documenti prodotti e, in particolare, nel rapporto 23 agosto 2007 di constatazione del perito comunale degli immobili.

Durante l'udienza è pure stato accertato che i lavori volti alla soppressione della muffa sono terminati in data 27 agosto 2007.

 

3.      Quo all'istanza 12 luglio 2007 della locatrice di contestazione della disdetta 10 luglio 2007 (Ufficio di conciliazione). L'art. 259b lett. a CO recita:

 

"Se il locatore è a conoscenza del difetto e non lo elimina entro un congruo termine, il conduttore può:

a)       recedere senza preavviso dal contratto, quando il difetto esclude o pregiudica notevolmente l'idoneità dell'immobile all'uso cui è destinato o, trattandosi di cosa mobile, ne diminuisce tale idoneità;"

 

Per essere efficace la disdetta del contratto ai sensi della citata disposizione deve, tra altro, essere stata notificata in coerenza con la segnalazione del difetto al proprietario e l'assegnazione da parte del conduttore di un congruo termine per la sua soppressione. La dottrina considera pure che la disdetta dovrebbe essere preannunciata con un certo anticipo e il trasloco dovrebbe seguire da vicino la notifica della disdetta vera e propria (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, pag. 175 ad 5.5).

Un'altra condizione dell'efficacia della disdetta ex art. 259b lett. a CO consiste nella gravità del difetto che deve escludere o pregiudicare notevolmente l'idoneità dell'ente concesso in locazione.

Nel caso di specie questo Ufficio non considera il difetto di gravità sufficiente ai fini di giustificare una disdetta ai sensi della citata disposizione. Infatti, il lamentato difetto è costituito dalla presenza di muffa in alcuni locali dell'ente locato e non è di un'estensione tale da escludere o pregiudicare notevolmente l'idoneità dell'ente concesso in locazione (fotografie annesse al rapporto di constatazione 23 agosto 2007 del perito comunale degli immobili). Inoltre, i conduttori hanno continuato ad occupare l'ente locato per almeno 8 mesi prima di formalizzare la disdetta, preannunciata già nel mese di gennaio di quest'anno. In altri termini, se la presenza di muffa fosse stata così importante da escludere o pregiudicare notevolmente l'idoneità dell'ente locato, i conduttori non avrebbero potuto continuare a viverci per altri 8 mesi.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale, le disdette del contratto di locazione notificate senza che siano adempiute tutte le condizioni previste dalla legge per il caso specifico, sono inefficaci (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, pag. 466 ad 2.7.). In questo senso l'inefficacia della disdetta a causa del non adempimento di un motivo di fondo previsto dalla legge, determina la nullità della disdetta.

Questo è pure il caso qualora una disdetta sia stata notificata dal conduttore ex art. 259b lett. a CO a ragione di un difetto che si rivelerebbe non sufficientemente grave ai fini dell'applicazione della citata disposizione legale (Lachat, op. cit. a pag. 467).

In caso di nullità e/o inefficacia della disdetta come sopra descritto, dottrina e giurisprudenza escludono la conversione della stessa in una disdetta ordinaria, in applicazione dall'art. 266a cpv. 2 CO, che di principio riguarda esclusivamente il mancato rispetto dei termini (ibidem).

Conseguentemente, la disdetta notificata dai conduttori il 10 luglio 2007 è totalmente inefficace, ossia lo è pure con riguardo alla scadenza del 31 marzo 2008 - prossima scadenza utile ai sensi del contratto di locazione sottoscritto dalle parti.

Ciononostante, nel caso concreto, i conduttori conservano pienamente la possibilità di notificare alla locatrice una nuova disdetta ordinaria con effetto per la prima scadenza contrattuale utile, ossia il 31 marzo 2008, con un preavviso di 3 mesi secondo il contratto di locazione.

 

4.      Da quanto sopra discende che l'istanza 21 agosto 2007 dei conduttori deve essere accolta limitatamente alle conse-guenze dell'accertata presenza del difetto perlomeno dal mese di gennaio 2007 all'agosto 2007 compresi.

Per il rimanente l'istanza dei conduttori è divenuta priva d'oggetto con riguardo alla domanda di esecuzione dei lavori per eliminare i difetti, siccome già intrapresi e terminati il 27 agosto 2007, mentre è da respingere con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni siccome questi non sono stati comprovati.

Secondo concordi criteri giurisprudenziali e dottrinali, nella fattispecie si giustifica di riconoscere ai conduttori una riduzione della pigione nei termini richiesti con la loro istanza; ossia in concreto: una riduzione pari al 25 % della pigione, a far tempo da quella del mese di gennaio fino a quella del mese di agosto compresi.