GDL 12/13: Disdetta straordinaria a seguito della violazione dell'ob-bligo di diligenza e riguardo verso i vicini (ammessa)

Art. 257f CO

Il conduttore di un immobile deve usare riguardo verso gli altri inquilini dello stabile e verso le persone che vivono nelle vicinanze.

La disdetta straordinaria del contratto di locazione presuppone l'adempimento di quattro condizioni cumulative, segnatamente la violazione del suo dovere di diligenza e riguardo verso i vicini, una diffida scritta, la persistenza della violazione nonostante la diffida e l'impossibilità della continuazione del contratto.

Accertato che l'esercizio pubblico in questione è fonte di persistente disturbo della quiete del comprensorio in cui è ubicato, la continuazione della locazione non può essere imposta alla parte locatrice.

Pretura della giurisdizione di Locarno-Città in re P.F. / C. del 25 agosto 2008

Estratto dai considerandi

In fatto:

 

A)     In data 25 marzo 1997 – con effetto dal 1° aprile 1997 – gli eredi fu X (P.F.), in veste di locatori, e la C., quale conduttrice, stipulavano un contratto di locazione inerente una superficie commerciale adibita a ristorante, ubicata in uno stabile a L..

Il contratto prevedeva una durata iniziale di dieci anni, con riconduzione tacita quinquennale in caso di mancata disdetta con preavviso di sei mesi.

La pigione era fissata in fr. 2'500.-- mensili, con indicizzazione al costo della vita a partire dal sesto anno.

 

B)    Il 2 dicembre 1997 la C. dava in sublocazione il citato ente locato, a tale A.A., "a partire dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1998 (data determinata) alle stesse condizioni del contratto principale stipulato il 25 marzo 1997".

Il canone veniva stabilito in fr. 4'000.-- mensili "per il bar e l'utilizzo e l'ammortamento dell'inventario".

Seguiva, il 1° gennaio 2000, un nuovo contratto di sublocazione fra la C. e i coniugi Z. e A.A, quali sublocatari, per la durata di due anni con un canone di fr. 3'800.-- mensili.

Tale contratto conteneva una clausola, manoscritta (v. cifra 1.1), del seguente tenore: "Le parti possono disdire il presente contratto, la prima volta il 30 settembre 2001 per il 31 dicembre 2001". Un ennesimo contratto di sublocazione veniva stipulato fra la C. e M. S.A. "a partire dal 1° dicembre 2003 fino al 31 marzo 2007 (durata determinata)" (doc. E inc. DI.2008.7; v. inoltre inc. rich., N. 87/2007 dell'Ufficio di conciliazione).

 

C)    Su formulario ufficiale datato 3 maggio 2007, P.F., eredi del fu X (doc. 1 e 2 inc. DI.2008.7), disdicevano in via straordinaria per il 30 giugno 2007 il contratto di locazione stipulato con la C.

In precedenza, il 15 settembre 2006, le locatrici avevano già inviato una disdetta ordinaria, per fine marzo 2007, poi ritirata non essendo avvenuta tramite il modulo ufficiale (inc. N. 176.2007 dell'Ufficio di conciliazione).

 

D)    Il 1° giugno 2007 la C. contestava la disdetta del 3 maggio 2007 davanti all'Ufficio di conciliazione, invocandone l'abusività ai sensi degli art. 271 e 271a CO, asserendo non essere adempiuti i presupposti legittimanti una disdetta ai sensi dell'art. 257f CO e postulando la protrazione della locazione. Il 23 agosto 2007 l'Ufficio di conciliazione costatava la mancata intesa fra le parti.

Adito su istanza 26 settembre 2007 della C., il Pretore, con decreto 28 novembre 2007, dichiarava irricevibile l'istanza stessa. A seguito di tale pronunciato, il 13 dicembre 2007, l'Ufficio di conciliazione si chinava nuovamente sulla problematica, statuendo la validità della disdetta 3 maggio 2007 e respingendo la domanda di protrazione del contratto (inc. rich.).

E)    Entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 274f cpv. 1 CO, il 14 gennaio 2008 la C. dava avvio alla procedura giudiziaria (inc. N. DI.2008.7) davanti al Pretore, chiedendo l'an-nullamento della disdetta 3 maggio 2007.

Nel frattempo, il 20 dicembre 2007 e il 27 dicembre 2007, P.F. inoltravano due procedure di sfratto nei confronti di C. e della sublocataria M. S.A.

I tre incarti venivano congiunti per l'istruttoria in occasione dell'udienza di contraddittorio del 18 gennaio 2008. Gli stessi vengono qui evasi con un unico pronunciato.

 

F)     In merito alle allegazioni delle parti e alle risultanze istruttorie si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi successivi.

 

Considerato,

 

in diritto:

 

1.      Secondo l'art. 274g cpv. 1 CO, se il conduttore contesta una disdetta straordinaria quando è pendente contro di lui un procedimento di sfratto (o viceversa se viene avviata una procedura di sfratto quando è pendente una contestazione della disdetta (DTF 117 II 556; Higi, Zürcher Kommentar, ad art. 274g CO, N. 27 e 32), l'autorità competente in materia di sfratto decide pure sulla contestazione della disdetta data dal locatore. L'esame della fattispecie da parte dell'autorità dello sfratto avviene con piena cognizione (Svit, Das Schweizerische Mietrecht Kommentar, ad art. 274g CO, N. 8a e segg. e 9a e segg.).

 

2.      I signori P.F. non hanno, nel modulo di disdetta, indicato i motivi per cui la stessa è stata pronunciata; si evince comunque dalle tavole processuali (vedi da ultimo, il memoriale conclusivo 18 giugno 2008) che la rescissione è fondata sull'art. 257f CO. Va di transenna rilevato che un richiamo alla normativa di cui all'art. 266g CO non è, dalle istanti, stato operato neppure in via subordinata, per cui un esame della problematica sotto quest'angolazione appare comunque improponibile (Higi, op. cit., ad art. 266g CO, N. 12 e segg. e in particolare N. 15 e 16).

Giusta il cpv. 2 dell'art. 257f CO, il conduttore di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini (vale a dire altri locatari dell'immobile o persone che vivono nelle vicinanze, Lachat, Le bail à loyer, pag. 78, N. 1.3.11). In particolare, egli deve astenersi dal provocare rumori, dal comportarsi in maniera contraria ai buoni costumi, dal violare il diritto penale, ad esempio ingiuriando i vicini ("Beschimpfungen", Higi, op. cit., ad art. 257f CO, N. 40), dal disturbare la tranquillità dello stabile, dal contravvenire al regolamento della casa; il tutto, ritenuto comunque che un certo margine di tolleranza, da valutare alla luce delle concrete circostanze del caso, deve essere provato (Lachat, op. cit., pag. 79, N. 1.3.11). In merito al dovere di riguardo verso i vicini, il locatario risponde non solo del proprio comportamento, bensì anche degli atti delle persone con le quali vive, dei suoi dipendenti, dei suoi clienti, di ogni altro suo ausiliario (art. 101 CO), così come del comportamento dei suoi sublocatari (art. 262 cpv. 3 CO; Lachat, op. cit., pag. 79, N. 1.3.11 in fine; Svit, op. cit., ad art. 257f CO, N. 29; Higi, op. cit., ad art. 257f CO, N. 33 e 34).

 

3.      In virtù dell'art. 257f cpv. 3 CO, qualora la continuazione del rapporto di locazione non possa più essere ragionevolmente imposta al locatore o agli abitanti della casa perché, nonostante diffida scritta del locatore, il conduttore persiste nel violare l'obbligo di diligenza o di riguardo per i vicini, il locatore può recedere dal contratto con, nel caso di locali di abitazione, un preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese (Svit, op. cit., ad art. 257f CO, N. 7 e segg.). Tale disdetta contrattuale anticipata presuppone l'adempimento di quattro condizioni cumulative: - la violazione da parte del locatario del suo dovere di diligenza; - una diffida scritta del locatore al conduttore; - la persistenza della violazione nonostante la diffida; - l'impossibilità della continuazione nel contratto (Lachat , op. cit., pag. 675, N. 3.12; Higi, op. cit., ad art. 257f CO, 49 e N. 56 e segg.; DTF 132 III 109 consid. 5; II CCA 1° dicembre 2006, inc. 12.2006.79). Il giudice valuta liberamente, secondo diritto ed equità (art. 4 CC), se la disdetta straordinaria si fonda su un motivo suf-ficientemente grave, prendendo in considerazione tutti gli elementi del caso concreto. Spetta al locatore provare che sono adempiute tutte le condizioni per la disdetta straordinaria ai sensi dell'art. 257f cpv. 3 CO. La mancanza di una sola di tali condizioni cumulative comporta l'inefficacia della disdetta (II CCA 1° dicembre 2006, inc. 12.2006.79, consid. 4; 5 ottobre 2006, inc. 12.2006.58, consid. 3).

 

4.      Come accennato, prima condizione di applicabilità dell'art. 257f cpv. 3 CO è la violazione da parte dell'inquilino di una clausola contrattuale relativa all'uso dei locali, fra cui quella del debito riguardo verso i vicini.

Allo scioglimento del rapporto di locazione deve obbligatoriamente precedere (seconda premessa) una diffida scritta, contenente il riferimento ad una precisa violazione contrattuale. Non è invece un presupposto legale quello della minaccia di disdetta, né la fissazione di un termine per far cessare la violazione (Weber, Basler Kommentar OR I, ad art. 257f CO, N. 4; Higi, op. cit., ad art. 257f CO, N. 50 e segg.).

Eccezionalmente, una diffida non è necessaria se sono date le condizioni di applicazione dell'art. 257f cpv. 4 CO, nonché allorquando la stessa appaia a priori inutile, ad esempio nel caso in cui tramite ripetute e durevoli violazioni contrattuali, il conduttore crei una situazione di diretto pericolo per l'ente locato (DTF 54 II 185; Higi, op. cit., loc. cit., N. 55).

Terza condizione per la disdetta straordinaria in base all'art. 257f cpv. 3 CO è che il locatario continui – dopo la diffida – nella sua violazione, intesa come nuova violazione in rapporto oggettivo con la precedente, rispettivamente come persistenza della violazione originaria (Higi, op. cit., loc. cit., N. 56 e segg.).

Lo scioglimento del contratto è possibile (quarta condizione) solo in presenza di una grave violazione nel senso dell'esistenza di un motivo importante, che è dato allorquando la continuazione del rapporto locativo, a seguito del comportamento del conduttore o di suoi ausiliari, risulta oggettivamente e ragionevolmente non più ipotizzabile per il locatore e per gli abitanti dell'immobile, sulla scorta di una valutazione di tutte le circostanze (Weber, op. cit., loc. cit., N. 6; Svit, op. cit., ad art. 257f CO, N. 34).

 

5.      Una volta adempiute le condizioni di cui all'art. 257f cpv. 3 CO (violazione contrattuale, diffida, nuova o perdurante violazione, irragionevolezza nella continuazione della locazione, tutte premesse, come già detto, che sono da dimostrare da parte del locatore, Weber, op. cit., loc. cit., N. 8), il locatore può rompere il contratto reagendo tosto conosciuta la nuova violazione. Egli è però anche libero di attendere un certo tempo con la disdetta, al fine, ad esempio, di farsi una migliore idea su come procedere o di "graziare" l'inquilino. Non per questo egli perde ("verwirkt") la sua legittimazione alla disdetta straordinaria (Higi, op. cit., loc. cit., N. 62). Dalla mancata immediata disdetta non può essere dedotta una rinuncia del locatore alla rescissione giusta l'art. 257f CO.

Per avvalorare una tale rinuncia tacita va esaminato il comportamento del locatore nella sua globalità, dopo che è venuto a conoscenza della nuova (o perdurante) violazione, sotto l'ottica di come una controparte ragionevole e corretta abbia potuto interpretare il silenzio o l'atteggiamento del proprietario (Higi, op. cit., loc. cit., N. 63; Svit, op. cit., loc. cit., N. 47; II CCA 5 ottobre 2006, inc. N. 12.2006.58, consid. 5).

Se anche solo una delle citate quattro condizioni non è adempiuta, la disdetta è inefficace, cioè nulla (Lachat, op. cit., pag. 682, N. 3.2.2; Weber, op. cit., loc. cit., N. 8; Higi, op. cit., loc. cit., N. 72).

 

6.      Nella fattispecie, occorre anzitutto rilevare che agli atti risultano due sufficienti formali diffide scritte delle locatrici alla conduttrice principale C. e alla subconduttrice M. S.A., datate 15 e 16 febbraio 2007 (doc. G e doc. 21). Porre in dubbio che tali scritti costituiscano una valida diffida ai sensi dell'art. 257f cpv. 3 CO è invero poco serio.

Del resto, già in precedenza, la parte locatrice – tramite X. che si occupava dell'amministrazione dello stabile – aveva segnalato alla locataria, a mezzo dell'allora suo presidente, la problematica dei disturbi e dei rumori molesti causati (v. lettera 14 luglio 1999, doc. 9), con invito a voler ovviare alla situazione.

Altrettanto assodata, sulla scorta delle tavole processuali, traspare la circostanza secondo cui dopo le citate diffide e prima dell'invio della disdetta 3 maggio 2007, le turbative sono continuate.

Lo provano gli scritti 10 marzo 2007 di F. (sentito pure come teste; doc. 22) e 22 aprile 2007 P. (doc. 24; P. è parimenti stata sentita come teste). Anche gli scritti doc. 5 e 6, pur se datati dopo l'invio della disdetta, confermano che la situazione in relazione ai disturbi non è mutata a far tempo dalle diffide 15 e 16 febbraio 2007. Stessa conferma proviene dalla lettera 30 novembre 2007 del Municipio (doc. 7; cfr. pure la deposizione del teste G.), nonché dai rapporti di polizia comunale, dai quali risulta l'effettuazione di interventi sul posto nel periodo 15/16 febbraio-3 maggio 2007 (v. in particolare l'intervento del 21 marzo 2007 a seguito di una "telefonata di diversi abitanti di questa Via che si lamentano per schiamazzi e musica a forte volume proveniente dal bar; l'intervento del 7 aprile 2007; del 13 aprile 2007; del 20 aprile 2007; del 21 aprile 2007, cfr. doc. IV° rich., sub "completazione N. 3").

 

7.      A mente di questo Pretore, invano la C. e M. S.A. ten-terebbero poi di negare la violazione da parte della locataria (e della sublocataria, rispettivamente dei clienti, del comportamento dei quali la C. deve rispondere, v. sopra consid. 2) del proprio dovere di diligenza e di riguardo per i vicini.

Da anni (v. documentazione agli atti, compresi gli in-numerevoli rapporti di intervento della polizia comunale), il bar è fonte di disturbo della quiete del comprensorio in cui è ubicato. Affermare il contrario significa negare, visibilmente, l'evidenza dimostrata dalle tavole processuali (testimonianza S.). Una lunga disquisizione sul tema, alla luce dei chiari riscontri probatori, appare ridondante.

E' proprio a seguito della estrema evidenza della situazione che parte delle prove chieste sono state rifiutate (ordinanza 23 gennaio 2008), questo giudice ritenendo di avere già sufficienti elementi di giudizio.

 

8.      Tutto ciò posto, non vi è motivo per ritenere che possa ragionevolmente essere imposta alle locatrici la continuazione del rapporto di locazione, vista la comunque insopportabile persistente situazione di profondo disturbo e disagio.

Del resto, pur ammettendo che chi dà in locazione una parte del proprio immobile per la gestione di un ristorante debba contare su un determinato rischio di emissioni/immissioni foniche provenienti da tale esercizio pubblico, non si può negare che nella fattispecie, valutato l'insieme delle circostanze, siffatta gestione abbia comportato un trascendimento (eccessivo) rispetto ai parametri di tollerabilità oggettivi.

 

9.      Accertato l'adempimento delle condizioni, cumulative, atte a giustificare l'applicazione dell'art. 257f cpv. 3 CO, la validità della disdetta straordinaria 3 maggio 2007 notificata alla locataria C. deve essere confermata.