GDL 12/06: L'inquilino non può contestare in generale l'opportunità degli interventi disposti dal locatore e rientranti nelle spese accessorie

Art. 257b CO

L'inquilino che non approva le scelte relative alla gestione amministrativa dell'immobile locato ha unicamente la possibilità di rescindere il contratto, non potendo invece disquisire sulle decisioni adottate dal locatore nell'ambito dei singoli interventi concernenti il bene locato.

Le normali spese di controllo e di assistenza necessarie per garantire la sicurezza dello stabile possono essere annoverate fra le spese accessorie connesse con l'uso dell'ente locato.

La descrizione delle spese accessorie a carico della parte conduttrice esposta nelle condizioni generali CATEF permette di individuare gli oneri a carico della parte conduttrice.

Pretura della giurisdizione di Locarno-Città in re W. / R. del 12 set--tembre 2007

Estratto dai considerandi

1.-2. Omissis

 

2.      I contratti di locazione sottoscritti dalle parti in causa, indicano alle cifre 1 (doc. B) rispettivamente 6 e 6.7 (doc. C) un elenco di spese accessorie non comprese nella pigione. Le stesse clausole contrattuali prevedono il sistema di computo per acconti e conguaglio periodico (Higi, Zürcher Kommentar, ad art. 257a-257b CO, N. 20; art. 4 cpv. 1 OLAL).

 

3.      Le contestazioni sollevate (ancora) in questa sede dalla R. riguardano: "il problema dello sgombero neve e dello spargimento sale, nonché quello dell'addebito delle prestazioni Swisscom e ISS" (risposta convenuta, ad 1.6).

 

4.1. Di fatto, per i costi di sgombero della neve, la locataria non ha "sollevato eccezioni" (pur ritenendole elevate, vedi risposta pag. 3 in alto, ad 2.2.).

Per contro essa si duole dell'esborso, a suo avviso sproporzionato e "non in connessione con l'uso dell'ente locato", per lo spargimento di sale antighiaccio.

Che lo spargimento di sale al fine di evitare pericoli ai locatari nel caso di formazione di ghiaccio nella stagione invernale costituisca una spesa da porre in connessione con l'uso dell'ente locato, appare invero pacifico e viene ammesso implicitamente anche dalla convenuta, nel limite in cui, di principio, essa non si oppone all'esposizione di un tale costo, pur chiedendone la riduzione.

Dall'altro canto, la convenuta non contesta che quelli conteggiati dall'istante per lo spargimento del sale siano i costi da essa (locatrice) effettivamente sopportati, ciò che peraltro è attestato dai documenti versati agli atti e segnatamente dalla fattura della R. (doc. I). Essa afferma però che i sedici interventi fatturati da tale ditta per il mese di dicembre 2005 sarebbero troppi. Così facendo si esprime su una questione concernente l'opportunità dell'intervento, rispettivamente la portata dell'attività svolta dalla R., questioni che non è facoltà della locataria di porre in discussione. Altrimenti detto, l'inquilino che non approva le scelte relative alla gestione amministrativa dell'immobile preso in locazione, ha unicamente la possibilità di rescindere il contratto, non potendo invece disquisire sulle decisioni adottate dal locatore, rispettivamente sulla necessità e la maniera di provvedere a determinati interventi. Quindi: eventuali contestazioni di costi esposti ma non sopportati, di errori di calcolo o di riparto delle spese, possono trovare ascolto; non così le doglianze concernenti la scelta degli artigiani e/o l'opportunità degli interventi in quanto tali. Tanto più che, un raffronto e una correlazione tra gli interventi operati dal Centro di manutenzione delle strade cantonali (doc. 9) e quelli ordinati dal locatore, non può essere fatto, le fattispecie essendo totalmente diverse.

 

4.2. In risposta (cifra 2.3) la qui convenuta contesta anche l'importo fatturato dalla S. per le prestazioni di servizio standard FM e riportato nei costi d'esercizio per il periodo 01.07.2005-30.06.2006 (doc. 10; plico doc. F).

Risulta dagli atti prodotti in istruttoria che nella fatturazione delle prestazioni di servizio standard viene addebitato un importo complessivo di fr. 36'689.64, corrispondente a fr. 3.77/mq per una superficie di 9'732 mq (doc. 10). A detta del conduttore, il conteggio effettuato dalla S. per le prestazioni di servizio standard contrasta con il conteggio spese accessorie dove la superficie totale dello stabile viene calcolata in mq 5'441 (doc. F). La conduttrice ritiene pertanto che l'importo addebitato per le prestazioni di servizio standard debba essere corretto e calcolato secondo la superficie totale di mq 5'441.

In concreto, appare evidente che vi è una differenza fra la superficie di riferimento per il conteggio delle prestazioni di servizio standard e la superficie di riferimento per il conteggio delle spese accessorie. Durante l'udienza di contradditorio, l'istante, in merito a questa specifica censura sollevata dalla convenuta, ha precisato che "lo spazio complessivo dell'immobile è di 9'732 mq; i mq 5'441 corrispondono ai metri che possono essere locati. Il calcolo deve essere fatto sull'intera superficie dell'immobile" (verbale udienza 26 aprile 2007, pag. 2).

Sia come sia, il fatto che l'importo addebitato per le prestazioni di servizio standard risulti essere di fr. 3.77/mq per una superficie di 9'732 mq, non significa ancora che la somma complessiva fatturata dalla S. non corrisponda ai costi effettivamente assunti per le prestazioni di servizio standard e ciò indipendentemente dalla superficie totale presa in considerazione. D'altronde, nessuno dei documenti prodotti in fase istruttoria permette di accertare l'irregolarità dell'importo complessivo di fr. 36'489.64 fatturato dalla S. per le prestazioni di servizio standard, importo che deve pertanto ritenersi corretto.

Ne discende che la censura sollevata dalla convenuta non può trovare accoglimento.

 

4.3. La conduttrice fa valere altresì che nei costi d'esercizio per il periodo 1° luglio 2005-30 giugno 2006 sarebbero state ad-debitate agli inquilini spese, fatturate dalla I., che andavano caricate esclusivamente al proprietario (risposta 26 aprile 2007, cifra 2.4). Nello specifico, la qui convenuta si riferisce alle posizioni "illuminazione d'emergenza, uscite di sicurezza, controllo impianti domestici, controllo rifugi, controllo gabinetti chiusi, controllo tetto piano, controllo recinti muri" (doc. 11).

A mente di questo giudice, le posizioni contestate dalla conduttrice sono riferite a delle normali spese di controllo e assistenza necessarie per garantire la sicurezza dello stabile e pertanto possono essere annoverate fra le spese in connessione con l'uso dell'ente locato. D'altronde, sia il contratto relativo al locale industriale e all'ufficio (doc. B), che il contratto relativo al magazzino (doc. C), indicano chiaramente le spese accessorie non comprese nella pigione (doc. B, contratto di locazione commerciale, cifra 1; doc. B, condizioni generali CATEF, cifra 6; doc. C, contratto di locazione commerciale, cifre 6 e 6.7). Da un'analisi dei contratti risulta che le posizioni contestate dalla conduttrice rientrano fra le spese accessorie pattuite fra le parti.