GDL 12/03:
Disdetta del contratto di locazione relativo ad un parcheggio notificata dal nuovo
proprietario
Le cose concesse in uso al conduttore con i locali abitativi o commerciali devono
avere una stretta connessione con il bene locato principale.
In particolare si deve ritenere che l'uso di un parcheggio, per il quale è stato
sottoscritto il relativo contratto di locazione, è strettamente collegato con l'esercizio
dell'attività commerciale svolta dal conduttore nel medesimo stabile, con la conseguenza
che le disposizioni concernenti la locazione di locali d'abitazione e commerciali
trovano applicazione.
Il nuovo proprietario del parcheggio è legittimato a disdire il contratto per
la prossima scadenza legale nel rispetto del termine di preavviso se fa valere un
urgente bisogno proprio o dei suoi stretti parenti, in concreto non comprovato.
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re A.B.
SA / A. del
28 marzo 2008
Estratto dai considerandi
In fatto e in diritto:
1.a) Il
22 gennaio 1997
1.b) Contestualmente
le medesime parti hanno stipulato quattro contratti di locazione per parcheggio
veicoli concernenti in particolare due parcheggi interni al piano
-01 (N. 05 e 06 - doc. B), nonché due parcheggi esterni (N. 02 e 03 -
doc. C).
La locazione relativa ai parcheggi, con inizio dal 1° novembre 1996, é stata pattuita
per una durata di un anno con scadenza il 31 ottobre 1997, salvo rinnovo annuale
in caso di mancata disdetta di una delle parti con un preavviso di tre mesi (doc.
B e C).
2.
Con modulo ufficiale 2 febbraio 2006
Con decisione 17 luglio 2006 la predetta autorità annullava la disdetta rilevando
da un lato che il contratto di locazione relativo al negozio e quelli concernenti
i parcheggi andavano considerati alla stregua di un unico contratto, dall'altro
che nel caso concreto ancora non erano decorsi i tre anni di protezione dell'art.
271a cpv. 1 lett. e CO dalla
transazione intervenuta fra le parti nella procedura avviata dalla conduttrice dinnanzi
alla Pretura (Inc. UC no. 022/2006 E; doc. F).
3.a) Con
contratto di compravendita del 23 giugno
3.b) Con
modulo ufficiale 24 luglio
Con decisione 14 novembre 2006 l'Ufficio di conciliazione premesso che la sua
competenza a decidere sarebbe data unicamente nel caso di locali di abitazione e
commerciali e che a seguito della vendita del posteggio in parola la disdetta riguarderebbe
per l'appunto un contratto di locazione per parcheggio veicoli si limitava ad
accertare la mancata conciliazione tra le parti (Inc. UC
no. 135/2006 E; doc. G).
4.a) Con
l'istanza qui oggetto di disamina A.B. SA ha quindi
chiesto l'annullamento della disdetta del 24 luglio 2006, nonché in via subordinata
la protrazione della locazione relativa al parcheggio della durata di sei anni.
A dire della conduttrice i contratti di locazione dei parcheggi sarebbero legati
alla locazione principale del negozio e costituirebbero un'unica locazione, a prescindere
dalla proprietà degli stessi. Ne conseguirebbe la competenza decisionale dell'Ufficio
di conciliazione, nonché l'an-nullamento della disdetta in esame, da un lato la
stessa non rispettando i termini contrattuali della locazione principale, dall'altro
essendo stata notificata nel periodo triennale di protezione susseguente alla decisione
dell'Ufficio di conciliazione emanata fra la precedente locatrice e la conduttrice.
Subordinatamente, e meglio nella denegata ipotesi in cui la disdetta fosse ritenuta
valida, alla conduttrice andrebbe accordata una protrazione della locazione, il
parcheggio in questione essendo essenziale per il buon andamento del negozio, stante
l'assenza di un locale deposito rispettivamente di un luogo ove procedere al carico
ed allo scarico della merce.
4.b) In
sede di discussione la parte convenuta ha chiesto l'integrale reiezione dell'istanza
rilevando in primis che l'accessorietà dei contratti di locazione dei posteggi al
contratto di locazione principale, accertata dall'Ufficio di conciliazione con decisione
17 luglio 2006, riguarderebbe solo la relazione contrattuale venuta in essere fra
La qui convenuta avrebbe notificato la disdetta in oggetto una volta iscritta
a Registro fondiario e nel rispetto dei termini contrattuali. Per il resto una protrazione
della locazione non potrebbe qui entrare in linea di conto, trattandosi di una locazione
di un parcheggio e non di un contratto di locali abitativi o commerciali. Una protrazione
sarebbe di poi in ogni modo esclusa, l'appartamento acquistato dalla convenuta essendo
destinato ai di lei genitori, i quali non potrebbero farne uso senza la possibilità
di parcheggiare la loro auto.
5.
Omissis.
6.a) Per
l'art. 253a CO le disposizioni
concernenti la locazione di locali d'abitazione e commerciali si applicano parimenti
alle cose concesse in uso con questi locali.
In particolare giusta l'art. 1 OLAL sono cose locate
concesse in uso al conduttore dal locatore con i locali d'abitazione o commerciali,
segnatamente i mobili, le autorimesse, i parcheggi sotterranei e all'aperto, come
pure i giardini.
Nella specie si ha che la conduttrice, contestualmente al contratto di locazione
relativo ai locali adibiti a negozio (doc. A), ha sottoscritto ulteriori quattro
contratti di locazione aventi quale oggetto i parcheggi interni al piano
-01 e recanti i N. 05 e 06 (doc. B), nonché i parcheggi esterni N. 02
e 03 (doc. C). Ora, considerato che per definizione le cose concesse in uso al conduttore
con i locali abitativi o commerciali devono avere una stretta connessione con il
bene locato principale - laddove tale connessione deve essere valutata dal profilo
personale, materiale e temporale - nella specie si deve senza dubbio ritenere che
l'uso di tutti i parcheggi locati, fra i quali vi è pure quello oggetto della presente
vertenza, sia strettamente collegato con l'esercizio dell'attività commerciale della
qui istante.
Dagli atti di causa emerge chiaramente come tutti i parcheggi siano funzionalmente
legati all'utilizzo del bene locato principale, sia per esigenze della clientela,
sia per il trasporto, il carico e lo scarico delle piante e dei fiori. Aggiungasi
di poi che al momento della sottoscrizione di tutti i contratti, le parti contrattuali
erano le medesime. Anche la connessione temporale - che riveste tuttavia un'importanza
secondaria nel caso in cui gli altri presupposti siano adempiuti è in concreto
realizzata, la stipula dei contratti relativi al parcheggio essendo avvenuta contempora-neamente
alla sottoscrizione della locazione relativa ai locali commerciali. Non rileva di
contro che per la locazione dei parcheggi siano stati stipulati dei contratti separati,
al fine di valutare l'accessorietà di un bene essendo determinante l'esistenza di
una connessione oggettiva sufficiente con la locazione principale (Higi,
Zürcher Kommentar, N. 49
segg. ad art. 253a-253b CO;
Lachat, Le bail à
loyer, pag. 84 segg.).
Date queste premesse, si deve quindi concludere che i contratti di locazione per
parcheggio veicoli, ed in particolare il contratto qui in discussione relativo al
posteggio interno situato al piano -01 e portante il
N. 05 (doc. B), formano un'unità funzionale ed economica con l'oggetto principale
della locazione, con la conseguenza che le disposizioni concernenti la locazione
di locali d'abitazione e commerciali si applicano parimenti a questi beni.
6.b) Appurato
il carattere accessorio del bene locato in que-stione, occorre ora esaminare le
conseguenze in caso di alienazione di un solo elemento considerato parte es-senziale
del tutto.
Giusta l'art. 261 cpv. 1 CO se dopo la conclusione
del contratto la cosa è alienata dal locatore, la locazione passa all'acquirente
con la proprietà della cosa. L'acquirente diventa automaticamente parte al contratto,
al posto del locatore precedente, assumendo per l'avvenire tutti i diritti e gli
obblighi risultanti dal contratto di locazione già in essere o da eventuali convenzioni
stipulate dalle parti. I diritti e gli obblighi passano all'acquirente dal momento
dell'iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario. A partire da questo
momento il conduttore può esigere dal nuovo proprietario l'esecuzione di tutti gli
obblighi contrattuali o legali che derivano dal rapporto di locazione (Higi
op. cit., N. 22 ad art. 261-261a CO;
Lachat, op. cit., pag. 435 e segg.).
Ciò posto si deve quindi ritenere che all'atto dell'iscrizione a registro fondiario
della proprietà, e meglio con effetto a decorrere dal 4 luglio 2006 (doc. 13), A.
- che peraltro è stata debitamente informata dell'esistenza di un contratto di locazione
(clausola IV.3 dell'atto di compravendita, doc. H) -
è subentrata, in veste di locatrice, nella locazione relativa al parcheggio già
in essere con
6.c) Ciò
premesso si tratta ora di stabilire se la nuova proprietaria sia legittimata a disdire
tale contratto di locazione. In particolare occorre verificare se il contratto relativo
al posteggio possa essere disdetto separatamente dai locali commerciali che formano
l'oggetto principale della locazione. Tale quesito va senza dubbio risolto in maniera
affermativa. Da un lato nella misura in cui nella specie sono stati sottoscritti
due contratti formalmente distinti, e meglio l'uno per il bene principale e l'altro
per il bene accessorio, devesi ammettere la possibilità di disdire la relazione
contrattuale relativa al parcheggio, riservata l'applicabilità degli art. 271 segg.
CO (DTF 125 III 231). Dall'altro non potendosi ritenere che all'acquirente
di una sola parte degli oggetti locati venga vietato l'esercizio dei diritti a lui
conferiti dall'art. 261 cpv. 2 CO e sia in tal senso
condizionato dall'esistenza e dal perdurare di un contratto di locazione principale
sul quale egli non può in alcun modo influire. Pertanto in concreto, in base a quanto
disposto dall'art. 261 cpv. 2 lett. a CO, norma applicabile
alla fattispecie, il nuovo proprietario può dare la disdetta per la prossima scadenza
legale rispettando il termine di preavviso, se fa valere un urgente bisogno personale,
suo proprio o dei suoi stretti parenti.
7.a) In
tema di disdetta, gli art. 271 e 271a
CO presuppongono la validità della stessa. Essa potrà, però, essere annullata
entro un preciso termine ed in presenza di un determinato motivo di annullamento,
segnatamente se risulta contraria alle regole della buona fede. L'annullamento di
una disdetta valida presuppone un comportamento attivo del conduttore, il quale
deve obbligatoriamente formulare le proprie contestazioni davanti all'Ufficio di
conciliazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della disdetta (art.
273 cpv. 1 CO) (Higi,
op. cit., N. 39 e 47 ad art. 273 CO;
Svit, Kommentar, 2. ed., Zurigo 1998,
N. 11 ad art. 273 CO).
7.b) Giusta
l'art. 271 cpv. 1 CO la disdetta può essere contestata
se contraria alle regole della buona fede. Tale principio costituisce un caso speciale
di applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CC e rappresenta
la regola generale in materia di annullamento delle disdette. Tale disposto può
infatti trovare applicazione, secondo le circostanze, unicamente nei casi in cui
le condizioni di cui all'art. 271a
CO non sono adempiute. In particolare le disdette che non si basano su
alcun interesse degno di protezione, manifestano un comportamento scorretto e contraddittorio
del locatore, risultano da una manifesta sproporzione fra gli interessi in gioco
o i cui motivi costituiscono meri pretesti, ricadono nell'ambito applicativo della
norma in parola (Lachat, op. cit., pag. 470 e
segg.; Higi, op. cit., N. 22 e segg. ad art.
271 CO).
7.c) Giusta
l'art. 271a cpv. 1 lett. e CO
la disdetta può essere contestata se significata dal locatore nei tre anni susseguenti
alla fine di un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la
locazione e nel corso del quale il locatore, in particolare, è risultato ampiamente
soccombente (cifra 1). Il cpv. 3 della stessa norma prevede tuttavia che la lettera
e) del capoverso 1 non è applicabile se la disdetta è stata data perché la cosa
locata occorreva al fabbisogno personale urgente del locatore, dei suoi stretti
parenti o affini (lett. a) o in seguito all'alienazione della cosa locata giusta
l'art. 261 cpv. 2 lett. d CO. L'acquirente del bene
locato è quindi vincolato al divieto temporale di cui alla predetta norma, riservata
l'applicazione dell'art. 271a cpv. 3 lett. d
CO (Higi, op. cit., N. 223 segg. ad
art. 271a CO, N. 44 ad art.
261-261a CO;
BSK ORI, ad art. 261, N. 12; DTF
110 II 309, DTF 118
II 50).
7.d) Il
legislatore ha previsto la possibilità di confutare la predetta presunzione nei
sei casi menzionati all'art. 271a cpv. 3
CO, ed in particolare, per quanto qui di rilievo, nel caso in cui la
disdetta è stata notificata a seguito dell'alienazione della cosa locata, in ragione
del bisogno urgente del nuovo proprietario o dei suoi parenti (art.
271a cpv. 3 lett. d CO e art. 261 cpv. 2
lett. a CO). L'onere della prova incombe esclusivamente
al locatore.
Secondo Higi la lett. d del cpv. 3 dell'art.
271a CO racchiude da un
lato l'art. 261 cpv. 2 lett. a CO e dall'altro l'art.
271a cpv. 3 lett. a CO.
Ciò significa che è possibile confutare la citata presunzione unicamente se le condizioni
di entrambe le norme sono adempiute. Segnatamente in primis deve essere
avvenuta una vendita rispettivamente un acquisto del bene locato ai sensi dell'art.
261 CO. Deve poi essere dato un fabbisogno personale
urgente dell'acquirente ed infine è necessaria una disdetta straordinaria notificata
ai sensi dell'art. 261 cpv. 2 lett. a CO per il prossimo
termine di disdetta (Higi, op. cit., N. 225 ad
art. 271a CO). In particolare
il locatore deve comprovare di avere un interesse serio, attuale e concreto e non
deve trattarsi, quindi, di un semplice pretesto per liberarsi dell'inquilino, né
di un bisogno futuro o ipotetico. Tale bisogno è da ammettere ogni qualvolta non
possa essere oggettivamente preteso dal locatore, per ragioni economiche o per altri
motivi, che abbia a rinunciare per lungo tempo all'uso dell'ente locato (Higi,
op. cit., N. 188 ad 271a CO
e N. 42 ad art. 261-261a CO;
DTF 99 II 51; DTF 118 II 54;
DTF 132 III 737). L'esistenza
di una situazione di stringente necessità ("Notlage")
non è indispensabile (Higi, op. cit., N. 42 ad
art. 261-261a CO). Nell'esame
del requisito dell'urgente bisogno proprio, il Giudice gode di un ampio margine
di apprezzamento. Egli deve valutare l'insieme delle circostanze del singolo caso,
non potendo però procedere - già a questo stadio - ad una ponderazione degli interessi
di locatore e conduttore (SJZ 2000, pag. 294),
esame quest'ultimo riservato esclu-sivamente al contesto di un'eventuale concessione
di una protrazione. Va in proposito rilevato che l'interpretazione della norma deve
impedire unicamente l'invocazione simulata, e pertanto abusiva, del bisogno proprio
(DTF 118 II 50).
8.a) Nel
caso di specie è pacifico che la disdetta in esame - significata dalla nuova proprietaria
del parcheggio con modulo ufficiale del 24 luglio 2006 per il 30 ottobre 2006 (doc.
D) - è stata notificata prima della scadenza dei tre anni successivi alla conclusione
della procedura presso l'Ufficio di conciliazione, terminata con la decisione 17
luglio 2006 che annullava la disdetta notificata dal precedente locatore (doc. F).
Ciò posto, ritenuto come la protezione temporale sia evocabile anche nei confronti
della nuova proprietaria e come non rilevi la questione a sapere se la nuova locatrice
fosse o meno a conoscenza dell'esistenza di questa decisione, nella specie in applicazione
dell'art. 271a cpv. 1 lett. e CO
la disdetta andrebbe annullata, poiché notificata nel periodo di tre anni successivo
ad un procedimento nel quale il locatore è risultato ampiamente soccombente (art.
271a cpv. 1 lett. e cifra 1 CO).
Sennonché nella fattispecie entra in considerazione l'art. 271a
cpv. 3 lett. d CO, segnatamente il diritto alla disdetta
del contratto di locazione a seguito dell'alienazione della cosa locata in ragione
di un urgente bisogno personale (art. 261 cpv. 2 lett. a CO).
8.b) In
primis va osservato che in concreto la convenuta ha notificato la disdetta del contratto
di locazione alla qui istante subito dopo l'acquisto del parcheggio e la relativa
iscrizione a registro fondiario della proprietà (doc. D e 13), con un preavviso
di tre mesi per la scadenza del 31 ottobre 2006, e ciò nel rispetto dei dettami
dell'art. 261 cpv. 2 lett. a CO.
Quanto all'esistenza di un fabbisogno personale urgente va detto che la locatrice
ha inizialmente rilevato di aver acquistato l'appartamento ed il parcheggio in questione
al fine di potersi riavvicinare ai propri genitori, i quali, essendo anziani, necessiterebbero
giocoforza di un parcheggio per poter usufruire dell'appartamento stesso. In seguito
ella ha poi addotto che i di lei genitori potrebbero decidere di trasferirsi in
tale appartamento o comunque di risiedervi per periodi prolungati, ciò che dipenderebbe
peraltro dall'esito della presente procedura.
Ora, avuto riguardo ai principi suesposti, non v'è chi non veda come si possa
in concreto ammettere l'esistenza di un fabbisogno personale urgente proprio o dei
genitori della locatrice. Nulla in atti permette infatti di stabilire che all'atto
dell'invio della disdetta in esame la locatrice necessitasse di poter usufruire
del parcheggio in questione. Da un lato ella occupa un appartamento dello stabile
unitamente al di lei marito, il quale a sua volta risulta essere proprietario di
due parcheggi nell'autorimessa (doc. 8 e 13), per il che è da escludere che tale
parcheggio debba servire ai coniugi C. personalmente. Dall'altro la qui convenuta
non ha minimamente dimostrato la necessità di disporre di tale parcheggio per i
suoi genitori. Infatti nulla in atti permette di stabilire con quale frequenza gli
stessi, che risultano risiedere oltre Gottardo, vengano in Ticino a far visita alla
figlia. Nemmeno è stata dimostrata l'età dei genitori, se dispongano di un veicolo
e, non da ultimo, la necessità di spostarsi con l'auto. Quanto ad un eventuale trasferimento
degli stessi in Ticino, basti rilevare che la convenuta medesima ha rilevato che
lo stesso dipenderebbe proprio dall'esito di questa procedura. Ne discende che nella
specie non è di certo possibile ritenere l'esistenza di un interesse serio, concreto
ed attuale, trattandosi di un semplice bisogno futuro ed ipotetico.
Tutto ciò considerato, ritenuto che in concreto la locatrice non ha dimostrato
l'esistenza di un urgente fabbisogno proprio o dei suoi stretti parenti, la disdetta
in esame deve giocoforza essere annullata.