GDL 10/48 : Contratto di comodato
Nessun preventivo esperimento di conciliazione in caso di sfratto
Seconda Camera civile del Tribunale d'appello in re D. / C. del
7 febbraio 2006

48. Art. 274a e g CO e 506 CPC

Contratto di comodato
Nessun preventivo esperimento di conciliazione in caso di sfratto

L'istanza di sfratto avente per oggetto la cessazione di un contratto di comodato non deve preventivamente essere sottoposta all'esame dell'Ufficio di conciliazione.

La giurisprudenza inaugurata nella decisione 9 gennaio 2006 del Tribunale d'appello è pertanto applicabile soltanto ai contratti di locazione (o di affitto).

Seconda Camera civile del Tribunale d'appello in re D. / C. del
7 febbraio 2006

Estratto dai considerandi

In fatto e in diritto:

 

Ritenuto che il Pretore ha respinto, in ordine, l'istanza di sfratto ritenendo che la stessa, trattandosi di una controversia riguardante un contratto di locazione, non era stata preceduta dal tentativo di conciliazione avanti al competente Ufficio.

 

Che l'istante ricorre sostenendo che l'istanza di sfratto in esame non soggiaceva in realtà a tale obbligo, avendo per oggetto una disdetta per cessato comodato.

 

Che questa Camera (II CCA 9 gennaio 2006 inc. N. 12.2005.203, 17 gennaio 2006 inc. N. 12.2005.221), riprendendo quanto stabilito recentemente dal Tribunale federale (ICCTF 2 giugno 2004 4C.17/2004), ha precisato che anche la procedura di sfratto sottostà all'obbligo della conciliazione preliminare innanzi all'Ufficio di conciliazione competente (Ducrot, La procédure d'expulsion du locataire ou du fermier non agricole: quelques législations cantonales au regard du droit fédéral, Ginevra 2005, pag. 78 con rif.): ciò vale, beninteso, solo per le procedure di sfratto concernenti contratti di locazione (o di affitto) di locali d'abitazione e commerciali.

 

Che nel caso di specie è incontestabile che l'istante procede nei confronti del convenuto adducendo l'avvenuta cessazione del contratto di comodato tra le parti.

 

Che l'istanza di sfratto in esame, non avendo per oggetto la cessazione di un contratto di locazione (o di affitto) di locali d'abitazione e commerciali, può pertanto essere portata direttamente innanzi al Pretore (art. 506 CPC), senza che si imponga di adire preventivamente l'Ufficio di conciliazione.

 

Che il giudizio impugnato deve così essere riformato nel senso che l'istanza, per quanto riguarda la questione del preventivo intervento dell'Ufficio di conciliazione, è ricevibile.