GDL 10/46 : Reclamo per denegata giustizia presentato al Dipartimento delle istituzioni quale autorità di vigilanza
Decisione Dipartimento delle istituzioni in re V.R. / G.T. del 17 agosto 2005

46. Art. 273 CO

Reclamo per denegata giustizia presentato al Dipartimento delle istituzioni quale autorità di vigilanza

Giusta l'art. 17 cpv 1 della Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto, gli Uffici di conciliazione sono sottoposti alla vigilanza del Dipartimento delle istituzioni, al quale le parti possono rivolgersi in caso di denegata giustizia.

Nell'ambito delle cause alle quali si applica una procedura semplice e rapida la sospensione del procedimento va ammessa solo in casi eccezionali.

La sospensione della procedura è incompatibile nel contesto dell'attività degli Uffici di conciliazione.

Decisione Dipartimento delle istituzioni in re V.R. / G.T. del 17 agosto 2005

Estratto dai consdierandi

Occorre statuire sul reclamo di denegata giustizia presentato il
6 luglio 2005 della signora V.R., L., nei confronti dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione (in seguito: UC) di fronte al quale è pendente una procedura promossa contro l'interessata da G.T..

 

Considerato che G.T., con istanza del 28 gennaio 2005, ha richiesto all'UC una seconda protrazione, per la durata di un anno a contare dal 30 settembre 2006, della locazione relativa ad enti siti in uno stabile di L. di proprietà della signora V.R., e che nell'ambito dell'udienza svoltasi il 2 marzo 2005, le parti non hanno raggiunto un'intesa.

 

Ritenuto che in precedenza, con decisione del 28 giugno 2004, l'UC, statuendo sull'istanza proposta il 13 aprile 2004 da G.T. nei confronti della signora V.R., ha accordato all'interessato una prima protrazione della locazione sino al
31 marzo 2005, ma che sia l'istante, sia la convenuta hanno contestato tale decisione davanti alla Pretura, ove la causa è tuttora pendente, cosicché non vi è, in relazione a questa prima controversia, una sentenza che abbia acquistato forza di cosa giudicata.

 

Rilevato che mediante la decisione emanata il 22 giugno 2005 in accoglimento della relativa domanda formulata da G.T., l'UC ha stabilito che esso si pronuncerà sull'istanza mirante a una seconda protrazione della locazione, introdotta il 28 gennaio 2005 dall'interessato, successivamente all'avvenuta crescita in giudicato della precedente procedura, pendente fra le parti, discendente dalla prima richiesta di protrazione, essendo la concessione o il diniego di una seconda protrazione suscettibile di essere influenzata in maniera determinante da quella che sarà la decisione pretorile (o della Autorità giudiziarie superiori) sulla prima procedura di protrazione.

 

Considerato che contro tale provvedimento la signora V.R. ha, il 6 luglio 2005, presentato reclamo per denegata giustizia allo scrivente Dipartimento delle istituzioni, mediante il quale ella, facendo valere che tale sospensione della procedura disattende la natura e lo scopo dell'intervento dell'UC, postula, con l'attribuzione di spese e ripetibili, l'annullamento della decisione emanata il 22 giugno 2005 dell'UC, accompagnato dall'ordine a tale autorità di rendere senza indugio la decisione di merito nella procedura dipendente dall'istanza inoltrata il
28 gennaio 2005 da G.T.

 

Ritenuto che G.T., nelle sue osservazioni del 20 luglio 2005, pur rinunciando a proporre conclusioni formali, ha messo in rilievo che la signora V.R., invece di inoltrare reclamo per denegata giustizia allo scrivente Dipartimento delle istituzioni, avrebbe dovuto contestare il provvedimento querelato mediante ricorso alla Pretura.

 

Rilevato che l'UC, nelle sue osservazioni del 26 luglio 2005, ha addotto, da un lato, che il provvedimento impugnato appare ragionevole, essendo ancora pendente fra le parti, di fronte alla Pretura, la lite concernente la prima richiesta di protrazione del contratto di locazione da parte del conduttore, e ha posto in evidenza, dall'altro, che la signora V.R. avrebbe dovuto aggravarsi contro la sospensione della procedura mediante ricorso alla stessa Pretura.

 

Visto l'art. 17 cpv. 1 della Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto, secondo cui gli UC sono sottoposti alla vigilanza del Dipartimento delle istituzioni, al quale le parti possono rivolgersi in caso di denegata giustizia.

 

Considerato che secondo l'art. 273 cpv. 4 e 5 CO, che verte sulla procedura relativa alla domanda di protrazione della locazione, l'autorità di conciliazione cerca di indurre le parti all'intesa; se l'intesa non è raggiunta, emette una decisione sulle loro pretese; la parte soccombente può adire il Giudice entro 30 giorni; in caso contrario, la decisione passa in giudicato.

 

Ritenuto che come si desume dal summenzionato art. 273 cpv. 4 e 5 CO, affinché la parte soccombente possa adire il Giudice, occorre che l'UC abbia emanato una decisione sulle pretese relative alla protrazione della locazione, ossia che abbia statuito sul merito della controversia nel senso di accogliere integralmente, di accogliere parzialmente o di respingere la domanda di protrazione (oppure, eventualmente, che l'autorità di conciliazione abbia pronunciato la non entrata in materia sull'istanza, ad esempio per incompetenza territoriale), il che non si è però verificato nel caso concreto, ove l'UC ha risolto, senza aver esaminato la fondatezza della seconda richiesta di protrazione presentata da G.T. o senza avere dichiarato irricevibile l'istanza, di sospendere la procedura in attesa dell'avvenuta crescita in giudicato della sentenza che sarà pronunciata nell'ambito della prima domanda di protrazione.

 

Rilevato di conseguenza che contro il provvedimento adottato dall'UC, che ha l'effetto di rallentare la procedura, è ammesso il reclamo per denegata giustizia al Dipartimento delle istituzioni ai sensi del citato art. 17 cpv. 1 della Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto, ragione per cui il presente gravame risulta ricevibile.

 

Visto l'art. 274d cpv. 1 CO, il quale stabilisce che i Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali.

 

Considerato che secondo la dottrina e la giurisprudenza, nell'ambito delle cause alle quali si applica l'esigenza, sgorgante dal diritto federale, di una procedura semplice e rapida o rette dalla procedura sommaria, la sospensione del procedimento non deve essere ammessa che in via eccezionale, poiché in caso di dubbio il principio di celerità prevale sugli opposti interessi, cosicché, ad esempio, nelle procedure derivanti dal contratto di lavoro la sospensione del processo in attesa dell'esito definitivo di una procedura penale parallela dev'essere ammessa in modo molto restrittivo, la sospensione di una procedura sommaria in materia di sfratto, per attendere l'esito di una causa ordinaria, è contraria alla volontà del legislatore, e la sospensione del processo non è in linea di massima applicabile, ostandovi il principio di celerità che informa il diritto esecutivo, in particolare nel quadro della procedura sommaria in materia d'esecuzione e fallimenti, specie in sede di rigetto dell'opposizione, essendo semmai ipotizzabile in via d'eccezione a tale principio - per ragioni di mera opportunità e d'economia processuale - sospensioni facoltative di brevissima durata, come pure casi particolari in cui l'opposizione alla sospensione fosse costitutiva di abuso di diritto (cfr. a questo proposito, Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, N. 3, nota a piè di pagina 388 e N. 8 all'art. 107 CPC).

 

Ritenuto che a mente dello scrivente Dipartimento delle istituzioni, questi principi si applicano anche, per analogia, ai procedimenti pendenti davanti agli UC, dovendo i Cantoni prevedere in quest'ambito, così come prescritto dall'art. 274d cpv. 1 CO, una procedura semplice e rapida.

Rilevato che nel caso concreto, la sospensione della procedura, non avente una brevissima durata ma valida a tempo indeterminato, disposta dall'UC è incompatibile con il senso e lo scopo dell'intervento e dell'attività degli UC medesimi, i quali hanno segnatamente il compito, in materia di protrazione del contratto di locazione, di emanare una decisione al termine di una procedura semplice e rapida.

 

Considerato inoltre che come è stato rettamente indicato dalla signora V.R. nel suo reclamo, vi è un interesse ad una decisione immediata da parte dell'UC, per fare in modo che l'incartamento, in caso di successivo ricorso, venga trasmesso al Pretore, che ancora si sta occupando della prima procedura di protrazione della locazione pendente fra le parti, e che la decisione dell'autorità di conciliazione si limita a determinare il ruolo processuale successivo del locatore e del conduttore e quindi rappresenta una decisione preliminare, o meglio ancora una proposta di decisione, che può essere accettata ed assume allora forza di cosa giudicata oppure, per non renderla tale, impone alla parte che non vi consente l'avvio di una procedura giudiziaria a sé stante, indipendente da quanto si è sviluppato - in funzione di discussioni e di prove - nella procedura davanti all'UC (cfr. a questo proposito, Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 10 all'art. 404 CPC), ragione per cui anche alla luce di un simile carattere preliminare della decisione di competenza dell'UC, la querelata sospensione della procedura si rileva ingiustificata.

 

Ritenuto pertanto che l'UC è caduto in un diniego formale di giustizia, ragione per cui il reclamo presentato dalla signora V.R. va accolto, il provvedimento di sospensione della procedura adottato il 22 giugno 2005 dall'UC deve essere annullato, ed è fatto ordine al citato UC di rendere senza indugio la decisione in merito nella procedura (Inc. N. 012/05) dipendente dall'istanza proposta il 28 gennaio 2005 da G.T.