GDL 10/43 : Carenza di legittimazione del rappresentante
Istanza respinta in ordine
Pretura della Giurisdizione di Bellinzona in re C.B. / G. e S.B. del
21 marzo 2005

43. Art. 274 e segg. CO

Carenza di legittimazione del rappresentante
Istanza respinta in ordine

La legittimazione del rappresentante è un presupposto processuale da verificarsi d'ufficio in ogni stadio di causa ex art. 97 CPC. Al Sindacato dei consumatori non può essere riconosciuta la qualifica di associazione di categoria giusta l'art. 64a cpv. 1 CPC. Il Sindacato in questione nemmeno risulta essere amministratore dell'immobile.

Istanza dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione a rappresentare.

Pretura della Giurisdizione di Bellinzona in re C.B. / G. e S.B. del
21 marzo 2005

Estratto dai considerandi

In fatto e in diritto:

 

- Ritenuto che giusta l'art. 97 CPC il Giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, quale la legittimazione a rappresentare, nel caso in cui vi sia motivo di dubbio.

 

- Che al Sindacato dei Consumatori è stato assegnato un termine per sanare il carente presupposto, ritenuto che dalla decisione del 4 marzo 2005 dell'Ufficio di conciliazione sono emersi dei dubbi circa la legittimazione a rappresentare in giudizio.

 

- Che la legittimazione del rappresentante costituisce un presupposto processuale sul quale il Giudice statuisce mediante decreto (art. 97 e art. 100 CPC).

 

- Che giusta l'art. 64a cpv. 1 CPC la rappresentanza processuale è pure riconosciuta a rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria, limitatamente alle cause elencate alle lit. a-f.

 

- Che la vertenza di cui all'istanza 8/10 marzo 2005 del Sindacato dei Consumatori concerne una procedura di locazione in materia di locali d'abitazione ai sensi degli art. 404 e segg. CPC.

 

- Che dagli statuti del Sindacato dei Consumatori, prodotti dal medesimo, non risulta che fra gli scopi dell'associazione vi sia la tutela degli inquilini e la loro rappresentanza in genere, bensì quali categorie sono menzionate unicamente i lavoratori e consumatori.

 

- Che pertanto il Sindacato non può validamente presentarsi quale associazione della categoria degli inquilini.

 

- Che inoltre il Sindacato in questione non risulta essere amministratore dell'immobile.

 

- Che pertanto il Sindacato non è legittimato a rappresentare la signora C.B. in una causa a procedura speciale in materia di locazione.

 

- Che marginalmente si osserva che la sentenza di questa Pretura prodotta in estratto dal Sindacato, in cui lo stesso figura quale rappresentante, è stata emanata a seguito di una procedura in materia di salari e mercedi.

 

- Che di conseguenza l'istanza 8/10 marzo 2005 va decretata irricevibile per carenza di legittimazione a rappresentare del predetto Sindacato.